Cassation court remands case for notification of appeal to liquidator Stefano Bariola due to irrecoverability of previous service attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Tax Agency against a regional tax commission decision regarding a dissolved company. The court found that previous service attempts on the liquidator, Stefano Bariola, failed due to his irrecoverability and lack of further notification efforts. Consequently, the case was remanded to a new docket to ensure proper service of the appeal to Bariola before further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 140 c.p.c.: When a party is irrecoverable and no further notification attempts have been made, the appeal must be remanded for proper service to the liquidator or successor before the merits can be examined.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 6705 /2018 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.),in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi,n. 12; –ricorrente – contro GI.ESSE AUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rap- presentante p.t., GIAN CARLO BARIOLA, in qualità di socio, STE- FANOBARIOLA, in qualità di socio e di liquidatore della società ; Oggetto:cartelladi paga- mento–II.DD. e IVA – estinzionesopravvenuta società– soci evocati –intimati – avverso la sentenza n. 2342 / 8 / 20 17 della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia - Romagna depositata il 17 . 7 .20 17 , non notifi- cata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia - Ro- magnaveniva rigettato l’appello proposto da Equitalia Servizi di Ri- scossione S.p .a., oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso lasentenza n. 151 / 4 /201 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da GI.ESSEAUTO S.r.l. in liquidazione avverso l a cartella di pagamento n.07820110003943472 per IRES, IRAP e IVA anni 2006 e 2007 per euro1.544.682,10 oltre accessori .
Nellasentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure acco- glievail ricorso per difetto di rituale notifica della cartella alla società pressola sede legale/domicilio fiscale, oggetto di variazione e rego- lare comunicazione oltre un anno prima delle notifiche effettuate dall’Agentedella riscossione in data 25.3.2011 a GI.ESSE Auto S.r.l. c/oBariola Stefano liquidatore e in data 27.4.2011 a GI.ESSE Auto S.r.l. presso la precedente sede legale, entrambe perfezionate ai sensidell’art. 140 cod. proc. civ.. Ilgiudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo irrituale sia la notifica presso la sede legale/domicilio fiscale oggetto di varia- zione comunicata tempestivamente, sia la notifica presso il liquida- toredella società.
Proponericorso per cassazione l’agente della riscossione , affidato a duemotivi, notificato, oltre che a i difensori della società in appello , alsocio Gian Carlo Bariola e al socio e liquidatore Stefano Bariola , in quantola società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017.Gli intimati non hanno svolto difese . Consideratoche: Invia pregiudiziale alla disamina delle singole censure, dev’essere disposto il rinnovamento della notifica del ricorso nei confronti di Stefano Bariola, n.q. di socio e liquidatore della società, cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017 , dal momento che le notifichenn. 628 e 630/18 di cui vi è copia agli atti non sono andate abuon fine per irreperibilità del destinatario e non risultano eseguite ricerchee notifiche ulteriori nei confronti del soggetto .
Lacontroversia va rinviata a nuovo ruolo a tal fine .
P.Q.M.
LaCorte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ri- corsonei confronti d i Stefano Bariola n.q. di socio e liquidatore della societàGI.ESSE AUTO S.r.l. in liquidazione , cancell