Italian court dismisses appeal as tax dispute settled via simplified agreement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal, remanding the case to a new hearing stage due to the parties' request to terminate the proceedings. The plaintiffs sought extinction of the process by adhering to the simplified tax dispute definition procedure established in Law 197/2022, citing payments made by the company and specific partners. The court ruled that since the tax authority confirmed the acceptance of the simplified definition and the payment of the first installment, the subject matter of the dispute ceased to exist, necessitating the extinction of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 commi 186 e segg. della legge n. 197/2022; Art. 1 comma 198 della legge n. 197/2022: When a simplified tax dispute definition procedure is successfully completed with the payment of the first installment, the subject matter of the dispute ceases to exist, requiring the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
Con ordinanza interlocutoria si è rimessa la causa a nuovo ruolo perché, avendo la società Sirio srl ed i soci Salvatore, Carlo e Domenico Silvano chiesto l’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 1 commi 186 e segg. della legge n. 197/2022, soltanto con riguardo alla società e al socio Salvatore Silvano era stata fornita prova di pagamenti effettuati ai fini della definizione, allegandosi, con riguardo a Carlo e Domenico Silvano, che costoro avevano già versato quanto di spettanza in corso di causa.
CONSIDERATO CHE In data 19.1.2024 i ricorrenti hanno depositato memoria chiarendo la posizione relativa a Carlo e Domenico Silvano, anche tramite allegazione dei documenti comprovanti la definizione delle loro pendenze in relazione alla causa in oggetto, e reiterando la richiesta di estinzione del giudizio nei confronti di tutti i ricorrenti. In data 2.9.2024 l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha comunicato che, in riferimento al contenzioso suindicato, era stata presentata istanza di definizione delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1 commi. 186 - 203 l. 197/2022, che la domanda di definizione de quo era stata accolta, in quanto regola re ed era stato effettuato il versamento della prima rata entro i limiti di legge, cosicché sussistevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
Deve, quindi, dichiararsil’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiar