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Ordinanza — n. 33803/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax penalties, ruling the case extinguished by the taxpayer's voluntary payment under the simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33803/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Agripetroli Spa against a tax penalty notice, declaring the proceedings extinguished. The taxpayer had voluntarily adhered to the simplified settlement procedure for debt definition, paying the full amount due by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the litigation was resolved condonatorily, justifying the dismissal of the appeal and the compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 193 del 2016; Art. 1, commi 4 ss. d.l. n. 148 del 2017: The voluntary adherence to the simplified debt definition procedure with full payment extinguishes the tax liability and the related judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax debt definition voluntary payment extinguishment of proceedings tax penalties condonatory effect simplified collection arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 193 del 2016
CONSIDERATO CHE Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art.
Art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd.
Art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
“rottamazione cartelle bis”), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art.
Art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione aveva comunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art.
Art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento oggetto di questo giudizio.
Art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 11765 del 2024
In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesione alla procedura di definizione agevolata con l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7915/2018 R.G. proposto da: AGRIPETROLI SPA, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA NAZIONALE 200, presso lo studio dell’avvocato CORRADO OLIVA CATERINA (CRRCRN76E50D969M) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6946/2017 depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.

RILEVATO CHE La Agripetroli spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 33836 del 6 agosto 2015 recante sanzioni per tardivo pagamento di accise. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato. L’Agenzia delle dogane ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattordici motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane.

CONSIDERATO CHE Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd. “rottamazione cartelle bis”), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento oggetto di questo giudizio.

Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione aveva comunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017, anche con riferimento al predetto carico, in data 11 febbraio 2019, e aveva quantificato la somma dovuta per la definizione agevolata regolarmente pagata dalla società contribuente, come attestato dalla quietanza rilasciata dallo stesso Agente della riscossione. Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio. In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesione alla procedura di definizione agevolata con l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).

L’esito condonistico della lite giustifica la compensazione delle spese. P.