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Ordinanza — n. 33802/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33802/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33802/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7818/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGRIPETROLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE, 200, presso lo studio dell’avvocato CORRADO OLIVA CATERINA (CRRCRN76E50D969M) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 7135/2017 depositata il 10/08/2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33802/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento tempestività tributaria pagamento degli arretrati arretrati d'imposta arretrati alimentari
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7818/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGRIPETROLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE, 200, presso lo studio dell’avvocato CORRADO OLIVA CATERINA (CRRCRN76E50D969M) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 7135/2017 depositata il 10/08/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La Agripetroli spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 12873 del 17 marzo 2015 recante indennità di mora per tardivo pagamento di accise. La Commissione Tributaria Provinciale ( CTP ) di Napoli, con sentenza n.28135 del 2015, ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto. Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattromotivi.

Ha resistito con controricorso l’Agripetroli che propone ricorso incidentalefondato su tre motivi. CONSIDERATO CHE Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio e allegando, con riferimento all’avviso di pagamento n. 12873/RU per cui è causa, di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 1, commi 186 ss., l. n. 197 del 2022. Ha precisato di aver presentato apposita domanda di definizione per la quale non era dovuto alcun pagamento in considerazione del fatto che il tributo era stato integralmente versato dalla società prima ancora dell’emissione dell’atto impositivo, di talché la controversia era definibile a zero, in base a quanto previsto dal comma 191, secondo periodo, dell’art. 1, l. n. 197 del 2022.

La contribuente ha inoltre provveduto a depositare tempestivamente in giudiziocopia della predetta domanda. L’Avvocatura dello Stato, a sua volta, ha depositato nota dell’Agenzia delle dogane che ha comunicato che l’istanza della contribuente era stata ritenuta ammissibile. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art.1, comma 194 della l. n. 197/2022, secondo cui “qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”, come avvenuto nella fattispecie. Ai sensi del successivo comma 198 “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza incamera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo; spes