Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33801/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against customs sanctions due to successful settlement under simplified debt definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33801/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the taxpayer voluntarily joined the simplified debt definition procedure and fully paid the amounts due. Although the lower courts had upheld sanctions for late excise tax payment, the taxpayer submitted proof of adherence to the 'rottamazione cartelle bis' scheme and the collection agent confirmed the settlement. The court ruled that this conclusive payment and procedural adherence legally terminated the dispute, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, d.l. n. 193 del 2016; Art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017: The court establishes that voluntary adherence to the simplified debt definition procedure followed by full payment extinguishes the legal proceedings regarding related sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified debt definition procedure excise tax late payment sanctions extinguishment of proceedings rottamazione cartelle bis customs administrative litigation voluntary settlement payment collection agent confirmation pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, d.l. n. 193 del 2016
CONSIDERATO CHE Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art.
Art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd.
Art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
“rottamazione cartelle bis”), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art.
Art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento di irrogazione sanzioni oggetto di questo giudizio.
Art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione avevacomunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art.
Art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 11765 del 2024
In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesione alla procedura definitoria e l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.678/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGRIPETROLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE, 200, presso lo studio dell’avvocato CORRADO OLIVA CATERINA (CRRCRN76E50D969M) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4704/2017 depositata il 24/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La Agripetroli spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 27343 del 29 giugno 2015 recante sanzioni per tardivo pagamento di accise. La CTP di Napoli, con sentenza n. 5396 del 2016, ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato. L’Agenzia delle dogane ha proposto appello che la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso la contribuente. CONSIDERATO CHE Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd. “rottamazione cartelle bis”), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento di irrogazione sanzioni oggetto di questo giudizio.

Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione avevacomunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017, anche con riferimento al predetto carico, in data 11 febbraio 2019, e aveva quantificato la somma dovuta per la definizione agevolata rego larmente pagata dalla società contribuente, come attestato dalla quietanza rilasciata dallo stesso Agente della riscossione. Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio. In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesione alla procedura definitoria e l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).

L’esito condonistico della lite giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del proce