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Ordinanza — n. 33800/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax penalty, ruling case extinguished by voluntary settlement payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33800/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the taxpayer voluntarily adhered to a simplified debt definition procedure and paid the full amount. Although the tax agency argued for the penalty's validity, the taxpayer proved compliance with specific legislative deadlines for debt consolidation. Consequently, the court ruled that the litigation purpose was achieved, leading to the case's termination without a substantive judgment on the penalty itself.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 193 del 2016; Art. 1, commi 4 ss. e 5, d.l. n. 148 del 2017: When a taxpayer voluntarily adheres to a simplified debt definition procedure and pays the full amount within statutory deadlines, the litigation is extinguished regardless of prior administrative penalties.

Parole chiave

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tax debt definition simplified procedure voluntary payment litigation extinction tax penalty waiver administrative settlement debt consolidation tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 193 del 2016
CONSIDERATO CHE Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art.
Art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd.
Art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento di irrogazione sanzioni oggetto di questo giudizio.
Art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
“rottamazione cartelle bis”), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art.
Art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione avevacomunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art.
Art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017
193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 11765 del 2024
In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesionealla procedura di definizione agevolata con l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.663/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGRIPETROLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE 200, presso lo studio dell’avvocato CORRADO OLIVA CATERINA (CRRCRN76E50D969M) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5473/2017 depositata il 15/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La Agripetroli spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 33832 del 6 agosto 2015 recante indennità di mora per tardivo pagamento di accise. La Commissione Tributaria Provinciale ( CTP ) di Napoli, con sentenza n.9471 del 2016, ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato. L’Agenzia delle dogane ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso la contribuente. CONSIDERATO CHE Nelle more l’Agripetroli ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd. “rottamazione cartelle bis”), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento di irrogazione sanzioni oggetto di questo giudizio.

Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione avevacomunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017, anche con riferimento al predetto carico, in data 11 febbraio 2019, e aveva quantificato la somma dovuta per la definizione agevolata regolarmente pagata dalla società contribuente, come attestato dalla quietanza rilasciata dallo stesso Agente della riscossione. Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio. In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesionealla procedura di definizione agevolata con l’integrale pagamento delle somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).

L’esito condonistico della lite giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del pro