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Ordinanza — n. 33796/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to withdrawal and lack of interest after tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33796/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the request after the underlying tax dispute was resolved and the debt was offset. The appellant, a partner in a company, had previously withdrawn a related appeal due to an error in the case number, and the tax agency confirmed the underlying matter had ceased to exist. Consequently, the court found the withdrawal indicated a lack of interest in the current proceeding, rendering the appeal inadmissible without imposing the double contribution penalty.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 390-bis c.p.c.: Where a withdrawal is made after the cessation of the subject matter of the dispute due to a final resolution and offset of the debt, the appeal is inadmissible for lack of interest, and the double contribution penalty does not apply.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility withdrawal of appeal cessation of subject matter lack of interest double contribution penalty tax dispute resolution offset of debt

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Pur non sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.
Art. 390-bis c.p.c.
Pur non sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p
Pur non sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. 19976 del 2024
doppio contributounificato (Cass. sez. un. 19976 del 2024).
Ordinanza 05938/22
Che avverso la predetta domanda di definizione della lite è intervenuto diniego prontamente impugnato dalla contribuente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che ha accolto il giudizio cassando con rinvio alla CTR di FI (ordinanza 05938/22) (doc.
Sentenza CGT di II grado della Toscana n. 156/05/2023
Il giudizio di diniego si è concluso con la sentenza CGT di II grado della Toscana n. 156/05/2023 (doc.3) che ha dichiarato valida la definizione della lite dichiarando cessata la materia del contendere.

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Testo completo

n. 248/2024 la causa è stata rimessa a nuovo ruolo per chiarimenti delle parti sulla rinunzia presentata dalla società e dai soci Tamburini Stefano, Tamburini Manuela e Cenci Emilia, e non dalla sola ricorrente Tamburi Manuela, relativamente al presente ricorso con indicazione di diversa sentenza impugnata (segnatamente la n. 1355/1/15 della CTR Toscana). CONSIDERATO CHE In data 2.2.2024 per la ricorrente si è depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione”recante le seguenti deduzioni: Che pende innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ricorso promosso dalla esponente contro l’Agenzia Delle Entrate e contro Equitalia per la cassazione della sentenza n. 1353/1/15 pronunciata inter partes dalla Commis-sione Tributaria Regionale di Firenze. .- Che tale procedimento è rubricato con il N.R.G. 5345/2016. .- Che innanzi alla Suprema Corte di Cassazione pendono altri procedimenti correlati alla medesima vicenda tra cui il procedimento promosso dalla Società Tamburini Stefano C. sas società agricola, di cui la Tamburini Manuela è socia, procedimento rubricato al n. 5346/2016. - Che in data 03.11.2023 il sottoscritto legale, a seguito di errata comunicazione del numero di ruolo al momento dell’iscrizione dei predetti ricorsi nell’anno 2016, ha depositato atto di rinuncia al presente ricorso nel fascicolo portante il numero di ruolo 5346/2016 Reg.

Gen. anziché nel fascicolo corretto portante il numero di ruolo 5345/2016 Reg. Gen.. - Che con ordinanza interlocutoria del 09.11.2023 Codesta Spett.le Suprema Corte di Cassazione, rilevate le incongruenze date dall’indicazione di una sentenza d’appello diversa da quella oggetto di impugnazione e dalla proposizione della rinunzia da parte anche di altri soggetti oltre alla parte ri-corrente, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo concedendo alle parti termine sino a 90 giorni per chiarimenti. - Che pertanto, ritenendo con i predetti chiarimenti di aver adempiuto a quanto richiesto nella predetta ordinanza della Suprema Corte, questa difesa intende altresì prendere posizione sui profili di diritto attinenti la rinuncia al ricorso. .- Il presente procedimento ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 08920110003953228001 notificata alla signora Tamburini Manuela quale socia coobbligata in solido con la società Menicò di Tamburini Stefano C. sas per iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio in pendenza di ricorso, dell’importo dell’IVA anno imposta 2005 oggetto dell’avviso di accerta-mento n. T8R020101406/2010.

Tale cartella esattoriale è stata emessa a seguito del giudicato formatosi con la sentenza della CTP di Pistoia 4.2.12 a cui hanno poi fatto seguito altre iscrizioni a ruolo e la notifica di avvisi di liquidazione iva. (sostanzialmente l’iva anno imposta 2005 oggetto dell’accertamento n. T8R020101406/2010 è stata iscritta a ruolo più volte). In data 22.05.2019 la società Menicò di Tamburini Stefano C. sas ha provveduto ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate domanda di definizione agevolata delle liti pendenti n. 43/2019 (ed avente ad oggetto l’IVA anno imposta 2005 – iva oggetto dell’avviso di accertamento originario n. T8R020101406/2010 e della cartella oggetto del presente ricorso).

Che avverso la predetta domanda di definizione della lite è intervenuto diniego prontamente impugnato dalla contribuente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che ha accolto il giudizio cassando con rinvio alla CTR di FI (ordinanza 05938/22) (doc. 2). Il giudizio di diniego si è concluso con la sentenza CGT di II grado della Toscana n. 156/05/2023 (doc.3) che ha dichiarato valida la definizione della lite dichiarando cessata la materia del contendere. .- Che l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto allo sgravio delle somme scritte a ruolo a titolo di IVA 2005 (doc.

4) ivi compresa la cartella di paga-mento oggetto del presente procedimento (doc.5). .- Che pertanto il giudizio è da intendersi estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Per la Tamburini si è quindi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con spese compensate, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Pur non sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. per l’estinzione del giudizio a seguito di rinunzia, che non proviene personalmente dalla parte né da difensore munito di procura speciale, la dichiarazione rivela la sopravvenuta carenza d interesse al ricorso, come confermato anche dalla nota dell’Agenzia delle entrate, depositata in data 14.11.2023 dall’Avvocatura dello Stato, che riscontrava le circostanze sopra asseverate dalla ricorrente , quanto alla definizione della controversia sottostante l’emissione della cartella impugnata, aderendo alla compensazione delle spese.

L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributounificato (Cass. sez. un. 19976 del 2024). p.q.m. dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopr