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Ordinanza — n. 33663/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as inadmissible due to the taxpayer's voluntary settlement of the debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33663/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the taxpayer's appeal inadmissible because the underlying tax dispute was resolved through a voluntary settlement agreement. Although the taxpayer initially argued procedural defects and lack of motivation, they subsequently submitted proof of having paid the tax and obtained administrative approval for a simplified debt definition. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal interest due to the supervening resolution of the controversy.

Regesto Legislator

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Art. 38 d.P.R. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: The appeal is inadmissible if the taxpayer voluntarily settles the tax debt and obtains administrative approval, thereby extinguishing the legal interest required for the litigation.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility voluntary debt settlement legal interest extinction simplified tax definition supervening resolution taxpayer compliance administrative approval documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 38 d.P.R. 600/1973
Redditometro -Art. 38 d.P.R. 600/1973 anteriforma 2010 - - R inuncia al ricorso - Inammissibilità per sopravvenuta.Rilevato che:
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Con il primo strumento di impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
11.Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipateai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.
art. 112 c.p
78/2010 - art. 112 c.p.c.» e, in relazione all’art.
art. 38 D.P.R. n. 600/1973
3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973» e, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 123
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 749/2016 R.G. proposto da: DE MAIO DOMENICO, rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Dario Gioia , elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre n. 98/E, presso lo studio dell’Avv. Guido Lenza; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 5240/4/2015, depositata in data 1° giugno2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Redditometro -Art. 38 d.P.R. 600/1973 anteriforma 2010 - - R inuncia al ricorso - Inammissibilità per sopravvenuta.Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Avelli no, emetteva un avviso di accertamento sintetico (n. TFK010102681/2011) con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di Domenico De Maio (euro 2 0.9 66 , 27 , a fronte dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) per l’anno di imposta 2006, in base ad incrementi patrimoniali ed alla spesa per beni indice di capacità contributiva(due autovetture ed un immobile in comproprietà con il coniuge). Il contribuente, fallito il procedimento di accertamento con adesione,proponeva ricorso innanzi alla CTP di Avellino affidato ai seguenti motivi:

a) difetto di contraddittorio;

b) difetto di motivazione dell’avviso;

c) sproporzionata presunzione di maggiori redditi. La CTP irpina accoglieva il ricorso, attesoche l’avviso non era stato preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 218/1997 e, ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso, annullava l’avviso di accertamento.

2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, insistendo per la conferma dell’accertamento. Nella contumacia del contribuente, la CTR accoglieva il gravame, ritenendo legittimo l’accertamento.

3. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a sette motivi di impugnazione. L’Ufficio resiste con controricorso. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ’udienza camerale del 26/11/2024. Considerato che:

1. Con il primo strumento di impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n.

3) cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. n. 218/1997 - dell’art. 10 - comma 3 bis l. n. 146/1998 - dell’art. 22 d.l. n.78/2010».Dopo aver riportato la motivazione (a sé favorevole) della CTP di Avellino (erroneamente indicata dal ricorrente in CTP di Salerno), la contribuente sottolinea che l’art. 22 del d.l. 78/2010 avrebbe natura ricognitiva di un obbligo normativo (avente ad oggetto il contraddittorio endoprocedimentale) già esistente e, pertanto, troverebbe applicazione anche agli accertamenti relativi alle annualità precedenti il 2009. Richiama, a sostegno del proprio assunto, due decisioni di questa Corte, nn. 13289/2011 e 21661/2010.

2. Con il secondo strumento di impugnazione il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. n. 218/1997 - dell’art. 10 -comma 3 bis l. n. 146/1998 - dell’art. 22 d.l. n . 78/2010 - art. 112 c.p.c.» e, in relazione all’art. 360, comma primo, n.

5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, deduce l’erroneità della sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado per avere la CTP pronunciato su un vizio (il difetto di contraddittorio endoprocedimentale) non dedotto dal ricorrente.

3. Con il terzo strumento di impugnazione il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973» e, in relazione all’art. 360, comma primo, n.

5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il secondo motivo dell’originario ricorso (relativo all’acquisto dell’autovettura Honda con contratto di finanziamento), motivo assorbito in primo grado, si duole della decisione della CTR in punto di omessa considerazione del frazionamento in 5 anni dell’acquisto dell’autoveicolo.

4. Con il quarto strumento di impugnazione il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973» e, in relazione all’art. 360, comma primo, n.

5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il secondo motivo dell’originario ricorso (relativo alle prove contrarie fornite), motivo assorbito in primo grado, si duole della decisione della CTR in punto di insufficienza dell’allegazione della dichiarazione sostitutiva della suocera del ricorrente avente ad oggetto l’elargizione di Euro 5.900,00.

5. Con il quinto strumento il contribuente lamenta sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973» e, in relazione all’art. 360, comma primo, n.

5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il terzo motivo dell’originario ricorso (relativo alla sproporzione nei maggiori redditi accertati), motivo assorbito in primo grado, si duole della decisione della CTR in punto di acritica adesione ai parametri-indici di capacità contributiva.

6. Con il ses to strumento di impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n.

5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il quarto motivo dell’originario ricorso (relativo alla comproprietà di alcuni beni indice di capacità contributiva), motivo assorbito in primo grado, si duole della omessa pronuncia da parte della CTR sulla doglianza de qua.

7. Con il settimo strumento di impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n.

5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il quinto motivo dell’originario ricorso (relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per l’anno 2006), motivo assorbito in primo grado, si duole della omessa pronuncia da parte della CTR sulla doglianza de qua.8. In data 30-31 luglio 2024 il ricorrente ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata dei carichi ‘relativi all’ambito provinciale di Avellino’, nascenti dagli avvisi di accertamento impugnati e recati dalle conseguenti cartelle di pagamento; ha dedotto che l’Agenzia delle Entrate aveva dato il proprio assenso indicando le somme da corrispondersi e che aveva integralmente versato il dovuto.

In allegato alla nota il ricorrente ha prodotto l’assenso dell’Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata e le distinte di bonifico attestanti il versamento delle rate dovute. Tuttavia,la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra le cartelle oggetto della definizione agevolata e gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.

9. Ad ogni modo la difesa delricorrente ha rinunciato al ricorso depositando la definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.

10. Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente. 11.Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipateai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. 12.In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casitipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tanteCass. 18/01/2022, n