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Ordinanza — n. 33654/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to case termination via settlement agreement under new tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33654/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax dispute was terminated by a settlement agreement filed by the taxpayer. The appellant, Pavero Srl, had previously challenged tax assessments for VAT and corporate income tax, but later submitted a request for case definition under Law 130/2022. The court ruled that since the tax authority did not object to the settlement and the required payment was made, the litigation was extinguished, rendering the cassation appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 5 l. n. 130/2022; Art. 62 D.Lgs. 546/1992: A cassation appeal is inadmissible if the underlying tax dispute has been terminated by a settlement agreement pursuant to the new definition procedure, as the litigation no longer exists.

Parole chiave

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tax settlement agreement case definition procedure cassation appeal inadmissibility tax dispute termination Law 130/2022 provisions indagine per frode iva assoggettamento all'IVA rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 5 l. n. 130/2022
CONSIDERATO CHE Nelle more la società, con memoria depositata il 6.6.2024, ha comunicato di aver presentato domande di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 5 l.
Art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 16 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 391 codice di procedura civile
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6155/2016 R.G. proposto da: PAVERO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI SIMONA (RNLSMN72B66G478Z) rappresentata e difes a dall'avvocato PISANO PATRIZIA (PSNPRZ59E69H703W); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 7616/2015depositata il 28/07/2015 .

Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 06/11/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, che ha chiesto l’estinzione del giudizio. Udita l’avv. Patrizia Pisano per la ricorrente, non essendo comparso nessuno per la controricorrente. RILEVATO CHE La Pavero srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che, in accoglimento dell’appello erariale, aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno di accoglimento di due ricorsi riuniti avverso due accertamenti - uno per IVA 2007 e l’altro relativo ad IRES 2006 – spiccati nei confronti della società.

Il ricorso si fonda su sette motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE Nelle more la società, con memoria depositata il 6.6.2024, ha comunicato di aver presentato domande di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022, producendo documentazione relative alle domande e a i versamenti effettuati , pari al 20% del valore della controversia (indicato in euro 22.460,24), e d ha precisato di non aver ricevuto alcun atto di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate. Ai sensi dell’art. 5 cit., comma 2 «Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; il comma 7 prevede che « La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti»; ai sensi del comma 11 «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione». Vista la documentazione prodotta comprovante i pagamenti effettuati e poiché non risulta diniego della definizione da parte dell’Agenzia, che non è comparsa all’odierna udienza, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione. Ai sensi dell’art. 5 comma 5 cit. le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spes