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Ordinanza — n. 33640/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest as it only attacks the second ratio decidendi of the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33640/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Pieroni Mauro s.r.l. against the Regional Tax Commission's decision regarding advertising expenses. The lower court had dismissed the taxpayer's claim because the expenses lacked economic relevance and were deemed intended solely to reduce taxable income. The Supreme Court ruled that the appeal was inadmissible because it only challenged the second reasoning of the lower court, thereby lacking the necessary legal interest to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.; Art. 110 c.p.c.: An appeal is inadmissible for lack of interest if it attacks only the second ratio decidendi of the lower court judgment, as the first ratio remains unchallenged and the appeal fails to demonstrate a specific grievance against the operative part of the decision.

Parole chiave

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lack of interest second ratio decidendi inadmissible appeal taxation of advertising economic relevance Cassation procedure tax deduction costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con il primomotivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 110 c.p.c.
917/1986 per avere la CTR ritenuto che la ditta individuale Pieroni Mauro - cui era subentrata, ex art. 110 c.p.c., Pieroni Mauro s.r.l.- non aveva fornito alcuna dimostrazione della inerenza delle dedotte spese pubblicitarie sebbene le prestazioni erogate dalle A.S.D.
Art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002
per avere la CTRritenuto che la presunzione legale di cui all’art. 90, comma 8, cit.
Art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986
Art. 2728 c.c.
art. 110 c.p
917/1986 per avere la CTR ritenuto che la ditta individuale Pieroni Mauro - cui era subentrata, ex art. 110 c.p.c., Pieroni Mauro s.r.l.- non aveva fornito alcuna dimostrazione della inerenza delle dedotte spese pubblicitarie sebbene le prestazioni erogate dalle A.S.D.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3965 del 19/03/2002
Cass. 20/11/2009
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5692del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Pieroni Mauro s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Massimo Spinozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Maria Chiara Ruzza, in Roma, Via Val di Cogne n. 22; -ricorrente - Contro Oggetto:Tributi Imposte dirette e Iva 2 Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Marche, n. 370/02/2020, depositata in data 10 luglio 2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1. Pieroni Mauro s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore- quale incorporante, a seguito di conferimento di ramo d’azienda con atto per notar D’Andrea Maria Elisa del 9.4.2019, la ditta individuale Mauro Pieroni - propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marcheaveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 465/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso proposto da Mauro Pieroni, esercente l’attività di agente di commercio per forniture di beni e servizi di biancheria piana e confezionata e la gestione del guardaroba, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, per il 2010 , costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette , e detratti , ai fini Iva , in relazione a prestazioni pubblicitarie rese da associazioni sportive dilettantistiche (ASD)delle quali l’Amministrazione aveva contestato l’effettività e l’inerenza.

2. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1.Con il primomotivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8,della legge n. 289 del 2002, 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 e 2728 c.c. per avere la CTRritenuto che la presunzione legale di cui all’art. 90, comma 8, cit. non afferiva al principio di inerenza sebbene detta norma ponesse una presunzione legale, iuris et de iure, di deducibilità dei costi sostenuti dalla ditta individuale Pieroni Mauro- cui era subentrata, ex art. 110 c.p.c., Pieroni Mauro s.r.l.- nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche senza necessità di alcuna valutazione circa l’inerenza degli stessi con l’attività economica della contribuente.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR ritenuto che la ditta individuale Pieroni Mauro - cui era subentrata, ex art. 110 c.p.c., Pieroni Mauro s.r.l.- non aveva fornito alcuna dimostrazione della inerenza delle dedotte spese pubblicitarie sebbene le prestazioni erogate dalle A.S.D. in favore del la contribuente (consistenti nel pubblicizzare il marchio de lla ditta sull’abbigliamento degli atleti nelle competizioni sportive espletate nell’ambito del territorio di operatività della società)fossero astrattamente idonee a consentire l’incremento della clientela della contribuente senza che l’art. 109, comma 5, cit. richiedesse una valutazione di proporzionalità tra lespese effettuat e e i ricav i conseguit i .

3. I motivi- da trattare congiuntamente per connessione - si profilano inammissibili. 4.Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Cass. n. 8394/2021; Cass.

Sez. 1- , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Cass. 9752/2017; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 22753del 03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24540del 20/11/2009 ; Cass. 3965 del 19/03/2002 ).5.Nella sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione delle spese di sponsorizzazione dedotte ai fini delle imposte dirette e detratte ai fini Iva in quanto prive del carattere di effettività ed inerenza con l’attività economica della ditta di Pieroni Mauro. In particolare, il giudice di appello ha accolto l’appello dell’Ufficio in quanto :

1) in una valutazione di effettività delle prestazioni pubblicitarie rese dalle A.S.D.contraenti - avendo l’Amministrazione contestato il mancato pagamento delle prestazioni pubblicitarie rese da alcune delle ASD (ADS SPORT e B ENESSERE A . C . BOHEMENCLUB e ASD ODUE FITNESS), la inesistenza delle stesse nella sede indicata e l’emissione da parte di queste ultime di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (come da sentenze penali del Tribunale di Fermo)- il contribuente non aveva fornito alcuna prova circa le singole prestazioni descritte nei vari contratti pubblicitari (in particolare, non aveva prodotto e documentato il materiale di abbigliamento che in base al contratto stipulato con l’associazione G.S. Palmense avrebbe pubblicizzato la ditta “Pieroni Mauro” né quali manifestazioni fossero state organizzate dall’associazione C.S.T. né quali fossero i kit pubblicitari e i cataloghi esposti per fare pubblicità alle due associazioni AC Bohemenclub e ASD Odue Fitness) (prima ratio decidendi ) ;

2) sotto il profilo dell’inerenza dei costi - premesso che l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 “non aveva nulla a che vedere” con il principio di inerenza essendo tesa esclusivamente a definire la natura della spesa stabilendo una presunzione assoluta in favore delle spese pubblicitarie nei limiti di sponsorizzazioni di valore non superiore a euro 200.000,00 – le spese pubblicitarie in questione non avevano arrecato alcun vantaggio economico alla ditta Pieroni Mauro, avendo quest’ultimo sponsorizzato società dilettantistiche di scarso rilievo mediatico e di ambito operativo “distante” dal proprio settore di attività di agente di commercio di Servizi Ospedalieri s.p.a.; non avendo il contribuente provato l’inerenza delle dette spese in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi, era ragionevole ritenere che le stesse avessero avuto il solo scopo di abbattere il reddito conseguito dal contribuente; ad colorandumandava aggiunta la rilevata non congruità delle contestate spese (seconda ratio decidendi).6.

Nella specie, i due motivi di ricorso aggrediscono, sotto profili diversi,soltanto la seconda ratio decidendi, con conseguente inammissibilità degli stessi per difetto di interesse. 7.In conclusione, il ricorso va rigettato.

8. L e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corterigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00, per compensi oltre spese prenotate a debito; Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ric