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Ordinanza — n. 33620/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute extinguished due to successful simplified payment plan adoption. Global Trading s.r.l. vs. Agenzia delle Entrate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33620/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished and the subject matter ceased because the plaintiff successfully adopted a simplified payment plan. Global Trading s.r.l. challenged tax assessments regarding non-existent invoices, arguing procedural nullities and lack of evidence for collusion, while the tax agency resisted the claims. The court ruled that since the plaintiff had fully paid the debt under the simplified regime without contestation from the agency, the legal basis for the ongoing litigation vanished.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 6 del d.l. n. 119 del 2018; The judicial proceeding is extinguished when the taxpayer fulfills the conditions for the simplified payment plan, causing the cessation of the disputed subject matter.

Parole chiave

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simplified payment plan tax dispute extinguishment cessation of subject matter IVA tax assessment simplified tax regime indagine per frode iva frode fiscale in materia doganale indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 6 del d.l. n. 119 del 2018
241 del 1990 , in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 42 commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 21-septies della legge n. 241 del 1990
Art. 132 n. 4 del cod. proc. civ.
civ., in quanto gli avvisi di accertamento impugnati erano nulli, essendo stati sottoscritti da soggetti non muniti dellanecessaria qualifica dirigenziale ; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione di legge processuale ex art. 132 n.
Art. 360 comma 1 n. 3 del cod. proc. civ.
241 del 1990 , in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 19, 21, 23, 28 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 2697 cod. civ.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
civ., in quanto gli avvisi di accertamento impugnati erano nulli, essendo stati sottoscritti da soggetti non muniti dellanecessaria qualifica dirigenziale ; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione di legge processuale ex art. 132 n.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27285/2015R.G. proposto da Global Trading s.r.l. , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Montella, giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: giovanni.montella@avvocatiavellinopec.it); –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3284/08/2015, depositata il 9.04.2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del24 ottobre 2024 . RILEVATO CHE - La Commissione tributaria provinciale di Napoli respingeva i ricorsi riuniti proposti dalla Global Trading s.r.l. avverso distinti avvisi di accertamento (n. TF503AB005772012 e n. TF503AB00588/2012), emessi per gli anni 2008 e 2009, con i quali era stata recuperata a Oggetto: Tributi tassazione l’IVA ritenuta indetraibile, in relazione a fatture considerate soggettivamente inesistenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;

CONSIDERATO CHE -Con il primo motiv o di ricorso , la contribuent e deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 21-septies del la legge n. 241 del 1990 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., in quanto gli avvisi di accertamento impugnati erano nulli, essendo stati sottoscritti da soggetti non muniti dellanecessaria qualifica dirigenziale ; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione di legge processuale ex art. 132 n.

4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, non avendo indicato in base a quali elementi ha ritenuto che la contribuente fosse connivente con i fornitori; - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23, 28 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quantola CTR ha ritenuto provata, senza alcuna motivazione sul punto, la conoscenza da parte della contribuente delle asserite attività illecite dei suoi interlocutori commerciali, senza considerare la documentazione prodotta dalla ricorrente; - ciò posto, con successiva memoria dell’8.02.2023, la contribuente rilevava di avere presentato domanda di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere pagato integralmente la somma dovuta, secondo il prospetto comunicato dall’Agenzia delle entrate –Riscossione (all. 2), allegando le attestazioni di pagamento(all. da 3 a 14); - con ordinanza interlocutoria n. 23382 del 2023 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo onerando l’Agenzia delle entrate di fornire informazioni sulla regolarità della domanda di adesione agevolata e sulla sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda; - l’Agenzia delle entrate non ha fornito indicazioni entro il termine assegnato, mentre la ricorrente, con memorie depositate in data 26.03.2024 e 14.10.2024, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio e contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha sopportate, deducendo specificatamente anche in ordine al collegamento fra le cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata e gli avvisi di accertamento impugnati; - poiché nel caso in esame si è perfezionata la fattispecie definitoria di cui all’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, coma risulta dalla documentazione prodotta dalla contribuente, non contestata da lla controricorrente Agenzia delle entrate, il presente processo va dichiarato estinto per avvenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate; - non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del co