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Ordinanza — n. 33584/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses NGO's request for unified contribution exemption, ruling tax benefits require strict interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33584/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Legambiente's appeal against a unified contribution sanction, ruling the request inadmissible. Although the lower court granted the exemption based on the NGO's social function, the Supreme Court held that tax benefits for non-profit organizations must be interpreted strictly. Consequently, the original appeal was dismissed, and the NGO was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.P.R. n. 115/2002; Art. 8, comma 1, l. n. 266/1991; Art. 27-bis tabella B d.P.R. n. 642/1972: Tax exemptions for non-profit associations are subject to strict interpretation and do not extend to cover unified contribution payments for judicial activities.

Parole chiave

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unified contribution exemption non-profit organizations strict interpretation rule tax benefits limitation legal aid funding esenzione dal pagamento dei contributi deduzione di versamenti a società di pubblica utilità procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 8, comma 1, l. n. 266 del 1991
642 del 1972, nonché art. 8, primo comma, l.
Art. 27-bis tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
111 del 2017, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., Sentenza n. 10013 del 15/04/2021
Sez. 5, Sentenza n. 23686 del 28/10/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24200/2020 R.G. proposto da : MINISTERO ECONOMIA FINANZE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro LEGAMBIENTE NAZIONALE ONLUS -intimata- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5011/2019 depositata il12/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La C.T.R. indicata in epigrafe accoglieva l’appello della contribuente e in riforma della decisione di primo grado annullava l’atto impugnatodi irrogazione di sanzione per l’omesso pagamento di contributo unificato, in ragione della funzione sociale del ricorso alla giustizia da parte della Onlus, che comporterebbe l’esenzione dal pagamento del suddetto contributo;

2. ricorre in cassazione il Ministero dell’economia e finanze con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 9, 10 d.P.R. n. 115 del 2002, 27-bis allegato B, d.P.R. n. 642 del 1972, nonché art. 8, primo comma, l. n. 266 del 1991 e art. 82 d. lgs. n. 111 del 2017, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);

3. la contribuente è rimasta intimata. … Considerato che 1. Il ricorso è fondato e deve accogliersi con la decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo della Legambiente nazionale Onlus, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

2. La Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, a Sezioni Unite, ha già deciso la questione nei seguenti termini: «In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica» (Sez. U- , Sentenza n. 10013 del 15/04/2021, Rv. 661014 –01; vedi anche, nello stesso senso, già Sez. 5 - , Sentenza n. 23686 del 28/10/2020, Rv. 659306 -01).

3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. Le spese dei giudizi di merito in una valutazione complessiva degli atti possono compensarsi integralmente. …

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; compens