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Decreto — n. 33576/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33576/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33576/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10402/2024 R.G. proposto da : TROMBETTA ENRICO(TRMNRC55M27A509F), rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rotondi - ricorrente non depositante - contro ASSOSERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRINOFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI AVELLINO, elettivamente domiciliato in DOMICILIO DIGITALE DANIELA.RICCI@PECORDINEAVVOCATILAQU, presso lo studio dell’avvocato RICCI DANIELA (RCCDNL72L47A345N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5923/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33576/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TROMBETTA ENRICO(TRMNRC55M27A509F), rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rotondi - ricorrente non depositante - contro ASSOSERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRINOFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI AVELLINO, elettivamente domiciliato in DOMICILIO DIGITALE DANIELA.RICCI@PECORDINEAVVOCATILAQU, presso lo studio dell’avvocato RICCI DANIELA (RCCDNL72L47A345N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5923/2023;

Parole chiave

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accollo delle spese anticipi delle spese ripetibili dell'avvocato spese susseguenti spese mediche spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10402/2024 R.G. proposto da : TROMBETTA ENRICO(TRMNRC55M27A509F), rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Rotondi - ricorrente non depositante - contro ASSOSERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRINOFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO FERDINANDO (DMRFDN46D24C776W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI AVELLINO, elettivamente domiciliato in DOMICILIO DIGITALE DANIELA.RICCI@PECORDINEAVVOCATILAQU, presso lo studio dell’avvocato RICCI DANIELA (RCCDNL72L47A345N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5923/2023;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata il 2 ottobre 2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che sia stata chiesta la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R