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Ordinanza — n. 33563/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses taxpayer appeal against tax roll extract due to lack of standing interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33563/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against the tax roll extract inadmissible due to a lack of standing interest. The taxpayer argued for procedural defects in notification and prescription of the debt, while the Revenue Agency contended the appeal was absorbed by the specific statutory interpretation of Article 3-bis of Law 146/2021. The court ruled that since none of the statutory exceptions allowing direct appeal to the Court of Accounts were met, the taxpayer had no legitimate interest to act.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis d.l. 146/2021; The taxpayer lacks standing interest to appeal a tax roll extract unless specific statutory conditions regarding public procurement participation, debt collection, or loss of benefits are proven.

Parole chiave

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tax roll extract appeal lack of standing interest Court of Accounts procedure Law 146/2021 Article 3-bis tax debt notification stralcio dai ruoli impugnazione della cancellazione violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis d.l. 146/2021
- da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citatoart. 3 - bis d.l.
Corte Cost. sent. n. 190/2023
ord. n. 80/2024
190/2023 e ord. n. 80/2024); - pertanto, in conclusione, poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in Cons.Est.
Cass. Sez. U, n. 12637/2008

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 26283/2022
Corte Cost. sent. n. 190/2023
ord. n. 80/2024
190/2023 e ord. n. 80/2024); - pertanto, in conclusione, poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in Cons.Est.
Cass. Sez. U, n. 12637/2008
Sez. U, n. 12637/2008
Sez. U, n. 12637/2008); - deve quind i ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso del contribuenteinammissibile per difetto di interesse ad agire; -le spese del giudizio sono compensate tra le parti; p.q.m.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20948 / 2021 R.G. proposto da : AGENZIADELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona ciascuna del proprio legale rappresentante, rappresentat e e difese ambedue dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro ZACCARETTIWALTER -intimato – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Lazio n. 563/16/2021depositata in data 0 1 / 0 2 /20 21 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere Roberto Succio ;

Oggetto:impugnazione diestratto di ruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoe considerato che: - preliminarmente, va rilevata ex officio l’inammissibilità del ricorso originario proposto dal contribuente avverso l’estratto di ruolo, per difettodi interesse ad agire; -il contribuente, quale ricorrente originario di fronte alla CTP, lamentava il difetto assoluto di notifica delle n. 16 cartelle di pagamento e affermavala ritualità dell’estratto di ruolo ai fini dell’impugnazione oltre adinsistere sulla prescrizione del debito tributario; - i motivi di ricorso dell’Amministrazione Finanziaria restano assorbiti nell’unico motivo di inammissibilità riguardante l’interpretazione, come vagliatadalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis deld.l. 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazione dell’estratto di ruolo edella cartella esattoriale in relazione all’invalida notifica.

L’estratto di ruolonon è impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma,ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazionead una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione, casi insussistenti nel caso in esame; -la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal dirittovivente (Cass., Sez. Un., 26283/2022), sicché il contribuente ha interessea impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dallasuddetta disciplina, benché sopravvenuta. - da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citatoart. 3 - bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto,le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità direttadell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili(Corte Cost. sen t. n. 190/2023 e ord. n. 80/2024); - pertanto, in conclusione, poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in Cons.Est.

Roberto Succio - 3 caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; poiché non ricorronole ipotesi di cui all’art. 3 - bis d.l. n. 146/2021, non vi è interesse adagire; -va appena ricordato che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008); - deve quind i ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso del contribuenteinammissibile per difetto di interesse ad agire; -le spese del giudizio sono compensate tra le parti; p.q.m. pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l'originario ricor