Cassation court allows taxpayer appeal by declaring pre-2014 claim requirement unconstitutional and void ab initio.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had dismissed the claim due to a missing preliminary claim. The taxpayer argued that the lower court incorrectly applied a now-unconstitutional provision requiring a prior claim, noting the law was invalidated by the Constitutional Court in 2014. The court ruled that because the specific provision was declared unconstitutional from its inception, the failure to file the preliminary claim was irrelevant, thereby validating the taxpayer's direct appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17-bis, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 17-bis, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (in original text): The declaration of unconstitutionality renders the provision void ab initio, meaning the omission of a preliminary claim does not constitute an admissibility bar for appeals regarding unfinished relations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23287/2016 R.G. proposto da Promo GIP s.r.l. – società unipersonale , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Cordeiro Guerra, come da procura speciale a margine del ricorso: (PEC roberto.cordeiroguerra@firenze.pecavvocati.it); –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 465/31/2016, depositata il 9.03.2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del24 ottobre 2024 . RILEVATO CHE -La CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Pistoia che aveva accolto il ricorso proposto dalla Promo GIP s.r.l. avverso l’avviso di Oggetto: Tributi accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2006, con il quale venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili, in quanto relativi a fatture per operazioni considerate oggettivamente inesistenti; - dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che: - il primo giudice non aveva esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall’Ufficio, che era fondata, in quanto l’art. 17- bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione ratione temporis vigente, imponeva la preliminare presentazione di un reclamo (finalizzato ad instaurare una possibile mediazione con l’Amministrazione finanziaria), quale condizione di ammissibilità del ricorso; - nella specie, la contribuente aveva depositato un atto, definito “ricorso – reclamo”, procedendo contestualmente a costituirsi in giudizio, senza attendere i 90 giorni previsti dal comma 2 dell’art. 17- bis cit.; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - l’Agenzia dele entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE - Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR applicato una norma non più esistente, in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2014; -il motivo è fondato;- l’art. 17 - bis, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente, applicabile ratione temporis , prevedeva che: «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso.
L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio»; - detta previsione normativa è stata successivamente modifica ta dal legislatore con l'art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dall'1. gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, prevendo, in particolare, nel caso in cui fosse stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l'effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione; - trattandosi di norma avente natura processuale, la modifica ha avuto effetto solo a partire dal momento in cui la norma è entrata in vigore, non potendo, quindi, incidere sugli atti processuali adottati – come nel caso in esame -per il periodo precedente; - la previsione normativa di cui all'art. 17 - bis, cit., nel testo applicabile ratione temporis, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 98/2014; - la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), precisando che, con riferimento ai rapporti non esauriti, la pronuncia di incostituzionalità ha comportato il venire meno degli effetti della previsione normativa sin dall'origine;- come ha già affermato sul punto questa Corte, per effetto di detta dichiarazione di incostituzionalità dell'art.17-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (vigente "ratione temporis"), l'omessa presentazione delreclamo non è condizione di ammissibilità del ricorso con riguardo ai rapporti non esauriti per i quali è applicabile l'indicata disposizione normativa e i cui effetti, in ragione della pronuncia di incostituzionalità, devono considerarsi venuti meno sin dall'origine (Cass. n. 27955 del 14/10/2021); - ne consegue che era irrilevante il fatto che il ricorrente si fosse costituito in giudizio prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della To