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Ordinanza — n. 33550/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT refund claim by overturning lower court's burden of proof allocation regarding fictitious operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33550/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to be quashed and remanded. The authority argued that the lower court incorrectly required the taxpayer to prove the existence of operations deemed fictitious, rather than the authority proving their non-existence. The court ruled that the tax administration bears the burden of proving the objective non-existence of operations, which can be satisfied through simple presumptions, while the taxpayer must then prove the actual existence of the operations beyond mere invoices.

Regesto Legislator

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Art. 19, 54 DPR 633/1972; Art. 2697, 2727, 2729 c.c.: In cases of allegedly fictitious operations, the tax administration bears the burden of proving their non-existence, which may be established via simple presumptions, while the taxpayer must prove the actual existence of the operations, which cannot be satisfied solely by the presentation of invoices.

Parole chiave

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VAT refund claim fictitious operations burden of proof allocation simple presumptions tax administration obligation rendita d'invalidità impugnazione di decisioni amministrative esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 19, 54 DPR 633/1972
Art. 2697, 2727, 2729 c.c.
Art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024
Cass. Sez. 5, n. 286828 del 18/10/2021
Cass. Sez. 5, n. 17619 del 05/07/2018
Cass. Sez. 5, n. 28246 del 11/12/2020
Roberto Succio - 5 contribuentel’onere della “prova contraria” (Cass. Sez. 5, n. 28246 del 11/12/2020).
Cass. Sez. 5, n. 26453 del 19/10/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1300 /20 21 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro FALLIMENTO ILDOCAT s.r.l. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata) -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Sardegna n. 618 / 0 5 / 2 0 1 9 depositata in data 07 / 10 /20 1 9 , non notificata; Oggetto:operazioni oggettivamente inesistenti - prova Cons.Est.

Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: -la ILDOCAT s.r.l. chiedeva il rimborso dell’eccedenza IVA maturata nel periodo d’imposta 2004; a seguito di tale istanza l’Ufficio procedeva a verificanei confronti della contribuente; -al termine del l’attività di controllo erano segnalate con PVC irregolarità e incongruenze a seguito delle quali l’Ufficio contestava per il periodo d’imposta2002 l’accertamento di maggiore imposta IVA a seguito della detrazionedi costi relativi a operazioni inesistenti; -la società proponeva ricorso di fronte alla CTP che lo accoglieva; -appellava l’Ufficio; - la CTR, intervenuto medio tempore il fallimento della contribuente e riassuntoil giudizio, confermava la sentenza di primo grado; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato aun solo motivo; - il fallimento della ILDOCAT s.r.l. non ha svolto attività difensiva di frontea questa Corte;

Consideratoche: -l'unico motivo di ricorso proposto censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che la pretesa erariale si dovesse fondare su elementi e prove certe, escludendonella ricorrenza nel caso di specie; -il motivo è all'evidenza fondato ; - la sentenza di merito fonda il rigetto dell'appello dell'ufficio sulla considerazionesecondo la quale “… in effetti di fronte alla realizzazione delleopere di cui alle fatture è difficile parlare di operazioni inesistenti, se non si dimostri una sp rop orzione tra gli importi fatturati e il valore delle opere realizzate”; ancora essa specifica che “… di fronte alla Cons.Est.

Roberto Succio - 3 realizzazionedei lavori, non basta dire che “si presume”; occorre dare adeguata prova che i lavori non sono stati eseguiti o eseguiti misure inferiore”; -tali affermazioni sono erronee in diritto; - esse si fondano infatti sull ’ esistenza in capo al l'Ufficio dell’obbligo di dover dare prova diretta degli elementi posti a base della pretesa, escludendosi ( secondo tale erronea prospettazione ) dal novero delle prove idonee la prova presuntiva (“non basta dire che “si presume” scriveletteralmente la CTR) come prova idonea a fondare l’esistenza di maggioreimponibile, salva la prova del contrario che incombe a questo puntosul contribuente; - ed invero deve premettersi, in punto fattuale, come emerge dalla lettura del ricorso per cassazione (nella parte in cui, nel rispetto del principiodell’autosufficienza, è stato trascritto il contenuto degli avvisi diaccertamento, vale a dire alle pagg. 8 e seguenti sino a pag.

12) che l’Ufficioaveva qui dedotto e provato la sussistenza di plurimi elementi indiziariidonei a costituire presuntivamente prova della pretesa azionata conl’atto impugnato; - si tratta, in dettaglio, delle circostanze relative all'inizio dei lavori avvenutoin data 8 febbraio 2003 quando la società Acrimpianti s.p.a. aveva già emesso nei confronti della Ildocut s .r.l. fatture per lavori eseguiti imputate alla spesa “suolo aziendale” per euro 519,144,17 di imponibile e per “opere murarie assimilate” per euro 4.207.679,45 di imponibile;quindi della circostanza relativa alla successiva emissione di notedi credito da parte del medesimo fornitore e ancora della presenza di descrizioni diverse in ordine le prestazioni fatturate, talmente genericheda non consentire di individuare con esattezza i beni ceduti alleprestazioni rese; -a fronte di tali elementi indiziari, complessivamente idonei a costituire in questo caso indizi gravi, precisi e concordanti della inesistenza oggettiva delle prestazioni sottoposte a controllo, gravava sul Cons.Est.

Roberto Succio - 4 contribuentel'onere di dar prova del contrario, dimostrando la esistenza oggettivadelle prestazioni in argomento ; - in tal senso, questa Corte ( in termini si veda tra molte Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024) in tema di IVA, ha anche di recente chiarito e confermato che l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effet tiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovveroin ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzidi pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; -tale orientamento è del tutto consolidato in quanto si è sempre ritenuto che “una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediantepresunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzionedei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura,ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass.Sez. 5, n. 286828 del 18/10/2021;

Cass. Sez. 5, n. 17619 del 05/07/2018); - in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, l’Amministrazione Finanziaria è certamente gravata dell’ “ onere di dimostrare” la fittizietà dell’operazione, ma ben può assolverlo “attraversola prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice”, insorgendo quindi in capo al Cons.Est. Roberto Succio - 5 contribuentel’onere della “prova contraria” (Cass. Sez. 5, n. 28246 del 11/12/2020). Invero, “una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro,l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizionedella fattura, documentazione di solito utilizzata proprio allo scopodi far apparire reale un'operazione fittizia” (Cass.

Sez. 5, n. 26453 del19/10/2018); -pertanto, la sentenza impugnata ha erroneamente governato i principi inmateria di onere della prova, disallineandosi ai principi sopra illustrati; - in conclusione , allora , il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà le proprie valutazioni in applicazionedei principi di diritto sopra esposti; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impug