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Ordinanza — n. 33549/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to successful simplified tax payment. Contribuent paid taxes via simplified procedure, ending the dispute. Court rules judgment extinguished per statutory provision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33549/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer successfully utilized a simplified payment procedure. The taxpayer had already paid the assessed taxes and requested the case's termination, which the State Advocate accepted. Consequently, the court ruled that the legal dispute ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 3 d.l. 193/2016; Art. 46 comma 3 d.lgs. 546/1992: When a taxpayer pays taxes under a simplified procedure and requests case termination, the court must declare the judgment extinguished due to cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified tax payment procedure cessation of subject matter extinguishment of judgment tax appeal termination simplified payment procedure deduzione delle spese professionali rettifica delle detrazioni deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 3 del d.l. n. 193 del 2016
Art. 46 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992
art. 2697 cod. civ
212 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, sebbene lo stesso fosse privo della necessaria motivazione, avendo l’Ufficio disatteso le giustificazioni fornite dal contribuente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8792/2015R.G. proposto da Tucci Sandro Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Baldassini, giusta procura speciale in calce al ricorso (pec: roccobaldassini@pec.it); –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 5736/39/2014, depositata il 25.09.2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del24 ottobre 2024 . RILEVATO CHE La CTP di Frosinone rigettava il ricorso proposto da Tucci Sandro Antonio avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, Oggetto: Tributi anno 2007, con il quale erano stati recuperati maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, sulla base dell’applicazione dello studio di settore TK10U (studi medici specialistici e poliambulatori); - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina rigettava l’appello proposto dal contribuente, rilevando che l’atto impositivo era sufficientemente motivato e che, a seguito del contraddittorio instaurato con il contribuente, questi non aveva fornito elementi sufficienti a giustificare lo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli accertati con l’applicazione dello studio di settore; - Tocci Sandro Antonio impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; - l’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62-bis del d.l. n. 331 del 1992, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato, sebbene lo stesso fosse privo della necessaria motivazione, avendo l’Ufficio disatteso le giustificazioni fornite dal contribuente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., omessa / insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare le ragioni giustificative addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, affermando erroneamente che non erano stati offerti elementi utili a superare la presunzione sottesa all’applicazione degli studi di settore; - ciò posto, con richiesta depositata in data 16.03.2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, ha allegato le quietanze di pagamento degli importi dovuti e la comunicazione della richiesta all’Agenzia delle Entrate; - con ordinanza interlocutoria n. 2 4262 del 2023 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo onerando l’Agenzia delle entrate di fornire informazioni sulla regolarità della domanda di adesione agevolata e sulla sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda; - con istanza depositata in data 29.12.2023, l’A vvocatura generale dello Stato ha chiesto, nell’interesse dell’Agenzia delle entrate, di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.l. n. 546 del 1992; - sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del conten