Decreto — n. 33545/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5426/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587 presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ricorrente non costituito contro DE LUCA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in BARI VIA MELO DA BARI, 35, presso lo studio dell’avvocato ANCONA MARTA (NCNMRT82L70E986G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato INFRANCA GIORGIO (NFRGRG85D23C351D) -controricorrentediligente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33545/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587 presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ricorrente non costituito contro DE LUCA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in BARI VIA MELO DA BARI, 35, presso lo studio dell’avvocato ANCONA MARTA (NCNMRT82L70E986G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato INFRANCA GIORGIO (NFRGRG85D23C351D) -controricorrentediligente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5426/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587 presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ricorrente non costituito contro DE LUCA GIOVANNA, elettivamente domiciliato in BARI VIA MELO DA BARI, 35, presso lo studio dell’avvocato ANCONA MARTA (NCNMRT82L70E986G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato INFRANCA GIORGIO (NFRGRG85D23C351D) -controricorrentediligente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n.2732/2022 depositata il 29/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrentenon costituita al pagamento, in favore della parte controricorrente diligente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma