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Decreto — n. 33541/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33541/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33541/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CAMPANIA n.2886/2019 depositata il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che la presentazione dell’istanza di estinzione legale del giudizio per intervenuta rottamazione della cartella non può ritenersi equipollente alla istanza di trattazione della decisione prevista dal disposto dell’art. 380 bis c.p.c.; che depositata detta istanza nei termini di legge, il contribuente avrebbe potuto /dovuto depositare la documentazione inerente la definizione agevolata innanzi al collegio;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33541/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che la presentazione dell’istanza di estinzione legale del giudizio per intervenuta rottamazione della cartella non può ritenersi equipollente alla istanza di trattazione della decisione prevista dal disposto dell’art. 380 bis c.p.c.; che depositata detta istanza nei termini di legge, il contribuente avrebbe potuto /dovuto depositare la documentazione inerente la definizione agevolata innanzi al collegio;

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari estinzione dell'obbligazione ritiro dell'istanza giudiziaria contributi sociali arretrati conseguenze del ritiro procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
CAMPANIA n.2886/2019 depositata il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che stante lo ius superveniens in materia di impugnabilità dell’estratto ruolo appare opportuno compensare le spese di lite;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19966/2019 R.G. proposto da : PARRELLA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAGLIARI 14, presso lo studio dell’avvocato CALIENDO ANGELO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati CALABRESE INNOCENZO (CLBNCN69D17E954F), STOMPANATO MADDALENA (STMMDL85E53E791Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI, MINISTERO FINANZE AGENZIA ENTRATE-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n.2886/2019 depositata il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che la presentazione dell’istanza di estinzione legale del giudizio per intervenuta rottamazione della cartella non può ritenersi equipollente alla istanza di trattazione della decisione prevista dal disposto dell’art. 380 bis c.p.c.; che depositata detta istanza nei termini di legge, il contribuente avrebbe potuto /dovuto depositare la documentazione inerente la definizione agevolata innanzi al collegio;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che stante lo ius superveniens in materia di impugnabilità dell’estratto ruolo appare opportuno compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in