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Ordinanza — n. 33536/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to preclusive effect of first-instance judgment on late assessment issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33536/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment already established the late assessment as a valid ground for dismissing the tax authority's claim. The taxpayer argued that the criminal offense was not proven and that the assessment term should not be doubled, but the first instance had already accepted this defense. The Court ruled that since the lower court's decision on the late assessment was the decisive reason for the outcome, the taxpayer cannot now raise this issue again in the Cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When a lower court judgment establishes a specific legal ground (such as the inapplicability of the doubled assessment term) that is sufficient to support the final result, the parties are precluded from raising that same ground in a Cassation appeal, rendering such motives inadmissible due to the internal res judicata effect.

Parole chiave

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preclusive effect internal res judicata late tax assessment doubled assessment term inadmissible appeal tax fraud offense procedural preclusion indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546/92 (in relazione all’art. 360 n.
Art. 112 c.p.c.
Non avendo il ricorso censurato (per violazione dell’art. 112 cod.
art. 2 D.Lgs. n. 74/00
La contribuente impugnava l’avviso, tra l’altro “negando che ricorresse la fattispecie penale di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/00” ed “invoca[ndo] l’inapplicabilità del raddoppio dei termini accertativi […]” (fg.
art. 2 D.Lgs. n. 74/2000
Il Collegio ritiene di non poter condividere la tesi dell'Ufficio secondo cui il suo potere di accertamento, per l'anno 2007, non è venuto meno poiché è punibile penalmente, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, per la reclusione da un anno a sei mesi a sei anni […]’”.
art. 112 cod. proc. civ
Non avendo il ricorso censurato (per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22334/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro LESTI PALLETS SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DI LIBERATORE LUIGI (DLBLGU60A21F942N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO - L'AQUILA n. 242/2016depositata i l 29/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:

1. Dal ricorso, in particolare, si apprende che LESTI PALLETS S.R.L. era attinta da “avviso di accertamento 2007 notificatole il 5.12.13 […], con cui – in base a PVC 6.12.13 della DRE Abruzzo – si recuperavano indebite detrazioni IVA” per acquisti di “pallets” ritenute operazioni soggettivamente inesistenti, “poiché fatturati da una ditta ‘cartiera’ anziché dal reale fornitore, che li aveva ottenuti illecitamente […]” (fg. 1).

2. La contribuente impugnava l’avviso, tra l’altro “negando che ricorresse la fattispecie penale di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/00” ed “invoca[ndo] l’inapplicabilità del raddoppio dei termini accertativi […]” (fg. 2). 2.1. Il primo giudice “accoglieva il ricorso”: riteneva “l’Ufficio decaduto dall’accertamento per essere il reato di utilizzo di f.o.i. ‘ipotizzato ma non dimostrato’ […], non spettando perciò il prolungamento del termine accertativo”; riteneva altresì nel merito l’inesistenza della frode e la prova della buona della contribuente (fg. 3).

3. L’Ufficio proponeva appello: “Deduceva extrapetizione, non avendo la parte mai dedotto che il reato ex D.Lgs. n. 74/00 non fosse stato in concreto provato, ma solo che esso non fosse in astratto configurabile in caso di inesistenza solo soggettiva, e comunque negava che la ‘prova’ fosse necessaria per il raddoppio dei termini [… perché …] a tal fine basta la sussistenza dell’obbligo di denuncia (qui confermato dall’avvenuto rinvio a giudizio del l.r. di controparte) […]. Ribadiva poi la negligenza di controparte, dichiaratasi ‘nelle memorie prodotte … non … in grado … di dimostrare di aver chiesto la visura camerale, non avendola conservata […]; evidenziava invece controlli necessari e non eseguiti […]”. 3.1.

La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, osservando: La impugnata sentenza è immune da vizi logico-giuridici, e[,] dalla rilettura dell'intero materiale probatorio espletato in primo grado, la stessa non merita censura. Invero, in punto di fatto, circa la natura dell'attività commerciale svolta dal[la] contribuente, è pacifico che è prassi comune che lo stoccaggio di “pallets” avvenga in luoghi comuni di raccolta, al fine di evitare i costi diseconomici del trasporto, che renderebbe antieconomica la transazione commerciale, e, contrariamente a quanto sostiene l'Agenzia, la mancata conoscenza personale del legale rappresentante della società fornitrice è irrilevante, e non costituisce una presunzione che i rapporti fossero intrattenuti per il tramite di terze persone.

Invero, rimane ipotizzato ma non dimostrato l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, laddove deve essere il fisco a provare il coinvolgimento dell'acquirente cui viene rettificata l'imposta detratta. La ditta fornitrice era regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, e, dall'insieme delle fatture, ritenute soggettivamente inesistenti, si evince che i pagamenti dovevano essere effettuati sulle coordinate bancarie del conto aperto, presso la Banca Popolare di Novara, fil. di Giugliano (Na), sotto la stessa data di emissione della fattura, verosimilmente, alla consegna della fornitura, effettuata dalla ditta di trasporto Talamonti Tarcisio snc, prestazione anche questa regolarmente fatturata (n. 200/07).

Orbene, la circostanza già evidenziata dal primo Collegio e condivisa anche in questa sede e risolutiva al fine di ritenere che gli acquisti della LESTI siano stati effettuati dalla NOVI in buona fede, e che le fatture sono state contabilizzate legittimamente, così come legittimamente [è stata operata] la detrazione relativa, rimane fissata nel riscontro che i pagamenti sono stati realmente effettuati e con obiettiva tracciabilità, dopo aver eseguito la LENZI tutti gli accertamenti obiettivamente compatibili con la speditezza del commercio.

4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 36, 2° c. n. 4[,] D.Lgs. n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)”. 1.1. “La motivazione appare inesistente in quanto logicamente del tutto contraddittoria […]”.

2. Con il secondo motivo – erroneamente indicato come “3)” – si denuncia: “Violazione degli artt. 2727 ss. c.c. nonché [dell’art.] 2700 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”. 2.1. “La sentenza viola le norme sulle presunzioni in quanto si limita a ritenere inidonei solo alcuni singoli elementi probatori addotti dall’Ufficio, omettendo invece di esaminare il loro insieme globalmente considerato […]”.

3. Con il terzo motivo – erroneamente indicato come “2)” – si denuncia: “Violazione degli artt. 19 e 21 DPR n. 633/72 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”. 3.1. “[P]er unanime opinione giurisprudenziale sono inadeguati al fine di dimostrare l'esistenza delle operazioni e del fatturante sia la regolarità delle iscrizioni di questo e della documentazione delle operazioni, sia l'esecuzione dei pagamenti […]; tali elementi sono quindi anche insufficienti a giustificare l'asserito affidamento e la pretesa buona fede del cessionario, il quale peraltro ha formulato spontaneamente la grave affermazione che nell'acquisto delle pedane ‘il soggetto emittente … non sempre coincide con il fornitore contattato […]’ […]. Deve quindi ritenersi che l'inesistenza del fatturante non potesse in questo caso sfuggire al cessionario se questo avesse realizzato, come gli incombeva, la diligenza propria nella sua qualifica professionale […].

4. I motivi sono inammissibili. 4.1. È lo stesso ricorso, nella parte introduttiva, a rilevare come la CTP, in accoglimento di specifica doglianza formulata dalla contribuente nel ricorso introduttivo, avesse affermato l’inapplicabilità del raddoppio del termine di accertamento per la mancata prova in concreto della sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante. In effetti, secondo quanto leggesi in controricorso (p. 2), “la CTP di Teramo nella parte motiva della sentenza […] ha così statuito: ‘L’eccezione preliminare della parte ricorrente appare fondata: l'avviso di accertamento si riferisce all'anno 2007, perciò, giusta la normativa vigente, l'Ufficio l'avrebbe dovuto notificare entro il 31 dicembre 2012, mentre è stato notificato solo in data 5 dicembre 2013.

Il Collegio ritiene di non poter condividere la tesi dell'Ufficio secondo cui il suo potere di accertamento, per l'anno 2007, non è venuto meno poiché è punibile penalmente, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, per la reclusione da un anno a sei mesi a sei anni […]’”. È lo stesso ricorso, medesimamente, a rilevare come l’Ufficio, in relazione all’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, avesse proposto appello. Ora, la sentenza impugnata, che non fa cenno alle difese delle parti nei vari gradi di giudizio, conferma “tout court” la sentenza di primo grado: infatti asserisce, in esordio di motivazione, che questa “è immune da vizi logico-giuridici, e[,] dalla rilettura dell'intero materiale probatorio espletato in primo grado, la stessa non merita censura”, passando poi ad analizzare il merito della controversia.

Non avendo il ricorso censurato (per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la sentenza impugnata anche sotto il profilo della conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva considerato l’accertamento tardivo, sul punto s’è formato il giudicato. Ora, considerato che la ritenuta – dalla CTP dapprima e (ancorché in totale pretermissione dell’appello agenziale) dalla CTR dappoi – tardività dell’accertamento per inapplicabilità del raddoppio del termine costituisce “ratio” di per se stessa sufficiente a sorreggere l’accoglimento del ricorso, siccome riguardante un assorbente vizio formale dell’avviso, la mancata proposizione, nel ricorso per cassazione, di censure avverso la sentenza impugnata “in parte qua” rende inammissibili, per la preclusone derivante dal giudicato interno, tutti i proposti motivi: l’accoglimento dei quali, infatti, impingendo essi solo sul cd.

“merito cassatorio” della vertenza, giammai potrebbe sortire l’effetto tipico della caducazione della sentenza impugnata.

5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato integralmente inammissibile. L’esito del giudizio comporta che l’Agenzia debba essere condannata condanna a rifondere alla contribuente le spese di lite, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a LESTI PALLETS S.R.L. le spese di lit