Cassation Court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary waiver and acceptance of tax amnesty provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily waived the proceedings and requested the simplified settlement under the tax amnesty decree. Although the taxpayer had previously challenged the tax assessment regarding non-existent commercial operations, they later submitted a formal declaration of waiver to Equitalia and paid the associated costs. The Court ruled that the procedural outcome was extinction of the matter rather than a substantive judgment on the merits of the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 Dl 193/2016; Art. 46 D.Lgs. 546/1992: A taxpayer's voluntary waiver of proceedings and request for simplified settlement under tax amnesty extinguishes the litigation, precluding any further examination of the merits or imposition of additional costs.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Raimondo Mario, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Marco Fusi del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola Di Pierro, alla Via Tagliamento n. 55 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1380, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 4.4.2016 e pubblicata il 26.5.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
Oggetto:Irpef 2007 - Reddit o di partecipazione - A società di persone ed a società di capitali - Violazione del litisconsorzio - Sospensione del giudizio - Operazioni oggettivamente inesistenti - Condono ex art. 6 Dl 193/2016. raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Fulvio Troncone che, preso atto della documentazione da ultimo allegata, ha domandato pronunciarsi l’estinzione del giudizio; ascoltate le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per il ricorrente, dall’Avv.to dello Stato Lucrezia Fiandaca per la controricorrente, la quale ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. La Guardia di Finanza svolgeva indagini fiscali, con riferimento alle Imposte Dirette ed all’Iva, nei confronti della Ditta individuale Cristofalo Silvio, che si concludeva con la notifica di Processo Verbale di costatazione il 17.2.2012. I Militari accertavano che la Ditta, la quale si occupava di lavori edilizi e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi in relazione all’anno 2007, pur rivelando un fatturato milionario annotato nella banca dati Clienti Fornitori (Cli.Fo.), non era in concreto in grado di operare non disponendo neppure di personale dipendente e macchinari.
Emergeva, tra l’altro, che l’impresa aveva complessivamente sostenuto nell’anno costi pari ad Euro 500,00, evidentemente inadeguati a fronte di operazioni attive per Euro 1.639.760,00. Tra le imprese che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la ditta individuale vi erano anche la Edil 96 Snc di Raimondo Mario Antonio e la Raimondo Costruzioni Srl, avente ristretta base partecipativa, e l’odierno ricorrente Raimondo Mario era socio di entrambe. L’Agenzia delle Entrate valutava che le registrazioni di operazioni commerciali tra la ditta e le due società fossero in realtà relative ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, e notificava a Raimondo Mario l’avviso di accertamento n. THS013302497, oggetto di questo giudizio, mediante il quale gli contestava il reddito di partecipazione ritenuto conseguito ai fini Irpef.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP giudicava infondate le difese proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.
3. Mario Raimondo spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che confermava la decisione assunta dalla CTP.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a nove motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Fulvio Troncone, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
5. Il contribuente ha quindi depositato memoria, dichiarando e documentando di aver aderito alla normativa di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 59, primo comma, lett. b), del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 3, secondo comma, del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati del 4.4.2007, degli artt. 24, 2, 40 e 111, secondo comma, della Costituzione, e dell’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell’uomo, per non avere la CTR rilevato la nullità della sentenza di primo grado, emessa in violazione del diritto di difesa, perché il difensore del contribuente aveva comunicato, ed anche dichiarato a mezzo delegato presente all’udienza di trattazione del giudizio, di aderire all’astensione dalla partecipazione delle udienze regolarmente proclamata dall’organismo di categoria, e tuttavia i giudici della CTP hanno trattato e deciso la controversia.
2. Con il suo secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 [e n. 4], cod. proc. civ., il ricorrente contesta al giudice dell’appello la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ, e dell’art. 111, secondo comma, Cost., perché la pretesa tributaria attiene al reddito di partecipazione ad una società di persone, la Edil 96 Snc di Raimondo Mario Antonio, e ad una società di capitali, la Raimondo Costruzioni Srl, avente però ristretta base partecipativa, e la CTR non ha rilevato che ricorreva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, essendo perciò rimasta integrata la lesione del contraddittorio e la nullità della pronuncia impugnata.
3. Mediante il terzo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per non aver sospeso questo processo nell’attesa della definitività degli accertamenti pregiudicanti effettuati nei confronti delle società partecipate: EDIL 96 s.n.c e Raimondo Costruzioni s.r.l., trattandosi in questo giudizio dei pretesi redditi di partecipazione conseguiti dal socio, senza però che gli affermati utili extracontabili percepiti dalle società siano stati definitivamente accertati.
4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento impugnato a causa del difetto di motivazione, incorrendo in un error in procedendo, in quanto non ha proposto una propria motivazione in merito, limitandosi a condividere acriticamente quanto deciso dai giudici di primo grado.
5. Mediante il quinto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111, sesto comma, e 24 della Costituzione, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.lgs n. 546 del 1992, stante l’omessa indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione da parte della CTR, risolvendosi la sua pronuncia in un’acritica adesione alle argomentazioni del giudice di primo grado, non esaminando il giudice dell’appello le plurime allegazioni difensive.
6. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta l’omesso esame, nella pronuncia impugnata, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata rilevazione del difetto di legittimazione passiva degli ex soci della EDIL 96 Snc, per avere l’Amministrazione finanziaria proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento n. THS002330190920212 (in tre esemplari) alla società, seppure estinta, ed ai signori Raimondo Mario e Raimondo Antonio, ma in qualità di soci della predetta e non quali successori della stessa.
7. Mediante il settimo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli art. 2304 e 2312 cod. civ., per non avere il giudice del gravame esaminato la circostanza relativa al difetto di legittimazione passiva del socio in questo giudizio, non essendo stato emesso un valido accertamento del reddito societario prima dell’estinzione della società, e neppure un avviso di accertamento direttamente nei confronti dei soci successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
8. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente critica l’omesso esame, da parte del giudice di secondo grado, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’assenza di prova della distribuzione di utili extracontabili da parte della Raimondo Costruzioni Srl ai soci, in mancanza di alcun maggior utile conseguito dalla società, perché le prestazioni fornite dalla Ditta individuale Cristofalo Silvio sono state tutte onorate, e con strumenti di pagamento non contestati.
9. Mediante il nono mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omesso esame, da parte della CTR, della documentazione probatoria da lui prodotta, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ed agli strumenti di pagamento, che attestano l’effettiva esecuzione, da parte della Ditta individuale Cristofalo Silvio, delle prestazioni indicate nelle fatture contestate.
10. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, in conseguenza dell’accesso del contribuente a normativa condonistica. 10.1. Raimondo Mario, infatti, ha depositato dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., indicando specificamente nella richiesta anche l’avviso di accertamento contestato in questo giudizio. 10.2.
L’istanza è stata ricevuta il 21.4.2017 dall’Incaricato per l’esazione, Equitalia Servizi di Riscossione Spa, che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2017-EQUISDR-3185764). Il contribuente ha quindi prodotto copia dei bollettini di versamento delle somme dovute. Inoltre, il contribuente ha domandato il condono in relazione a tutte le pendenze fiscali iscritte a Reggio nell’Emilia, e vi è prova della comunicazione della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, effettuata dalla Cancelleria in favore dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha comunicato in udienza di accettare la rinunzia domandando pronunziarsi la cessazione della materia del contendere.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
11. In materia di spese di lite occorre solo ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. 11.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cas