Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved the Municipality of Rome challenging a lower court judgment against INARCASSA, a national pension fund for engineers and architects. The court ruled that the silence regarding the appeal's fate constituted a formal waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25766/2022 R.G. proposto da : Il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro- tempore, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio, n. 1 -00186 (RM) rappresentata dall’Avv. Domenico Rossi, elettivamente domiciliata negli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 -00186 (RM). ricorrente contro INARCASSA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA INGEGNERI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE DI TANNO E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dagli avvocati NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U), PAULETTI ENRICO (PLTNRC65B23E514D) -controricorrente diligente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n.1770/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in