Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33440/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court nullifies tax appeal judgment due to lack of necessary co-litigant representation for the company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33440/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the second-instance tax judgment null and void because the company Ferraro Giuseppe e C sas was not properly represented, violating the principle of necessary co-litigation. The appellant, Maria Notturno, argued as both a partner and heir, but the court found that legal representation cannot be transmitted by inheritance and the company failed to appeal or appear. Consequently, the judgment was remitted to the lower court to retry the case after integrating the company into the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14 d.lgs. n. 546/1992; Art. 5 d.P.R. 817/1986: In tax proceedings involving partnerships, the unitary nature of the assessment creates a necessary co-litigation between the entity and all partners; the court must integrate the missing party's participation ex officio if the defect is evident and no res judicata exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigation tax unitary assessment defect of contradiction partnership representation inheritance of legal standing conto economico contabilità commerciale tassa di controllo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817
600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R.
Art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73
I ricavi, e per l’effetto il reddito, l’IVA e l’IRAP vennero determinati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.
Art. 54 del DPR 633/1972
600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R.
art. 111 Cost
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 16730/2018
546 del 1992 (Sez. 5, n. 16730/2018;
Sez. 5, n. 27603/2018
Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010
Deve, dunque, rilevarsi d’ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, cit.; Sez.
Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018
1535 del 26/01/2010, cit.; Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21231/2018 R.G. proposto da : NOTTURNO MARIA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato CATALDO D'ANDRIA (DNDCLD58H07L049Y), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANGELA MASTROGREGORI MARIANGELA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 25/2018 depositata il 04/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1.Maria Notturno, in proprio, quale socia della Ferraro Giuseppe e C sas ed in qualità di erede del socio accomandatario nonché legale rappresentante della Ferraro Giuseppe e C sas, impugna la sentenza indicata in epigrafe, confermativa della sentenza della C.T.P., con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento di maggiori ricavi per l’anno di imposta 2009, pari ad euro 139.330,00. I ricavi, e per l’effetto il reddito, l’IVA e l’IRAP vennero determinati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972.

2. L’ufficio fondò la propria pretesa su un’istruttoria a tavolino effettuata nei confronti di tutti i contribuenti operatori all’ingrosso che presentavano per il triennio 2008-2010 anomalie rilevanti e forti incoerenze nella gestione del magazzino. 3.Il giudice di seconde cure, nel confermare la sentenza di primo grado e respingere l’”eccezione della contribuente circa la illegittimità del ricorso da parte dell’ufficio all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett.

d) del DPR 600/73” affermò in particolare che l’Agenzia avesse verificato la situazione complessiva dell’azienda ed avesse quindi rilevato “la incongruità delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società, la incoerenza dell’indicatore di durata delle scorte, la esiguità della incidenza del reddito sui ricavi, l’incremento progressivo di elevate giacenze di magazzino che si traduce” in pratica “in un occultamento di ricavi”.

4. Le incongruenze riscontrate dei dati dichiarati, erano “tali da far ritenere inattendibile l’intera contabilità e dunque costituivano elementi gravi precisi e concordanti a supporto della incongruità dei ricavi, conseguenza di un incremento strumentale delle giacenze di magazzino con una redditività certamente confliggente con i criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo di antieconomicità del comportamento del contribuente, per cui l’operato dell’Ufficio “non poteva che essere considerato legittimo”.

5. Il giudice, inoltre, evidenziò come il contribuente non avesse “adeguatamente giustificato il compimento di operazioni antieconomiche”;sicché il ricorso venne respinto.

6. Avverso questa decisione ricorre Maria Notturno, in proprio, quale socia, ed erede del socio accomandatario, nonché legale rappresentante della Ferraro Giuseppe e C Sas, con due motivi; l’Agenziadelle entrate si è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e dell’art. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.c. Con questo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 166 c.p.c. La nullità della sentenza riguarderebbe la parte in cui il giudice di appello ha affermato: “sulla base di quanto precede considerato che il contribuente non ha adeguatamente giustificato il compimento delle operazioni antieconomiche il Collegio ritiene legittimo il ricorso all’accertamento così come operato dal procedente Ufficio dell’Agenzia delle entrate”. 3.Preliminarmente emerge dagli atti che nel primo grado hanno partecipato la società Ferraro Giuseppe C SAS e, a seguito di integrazione del contraddittorio, Maria Notturno e Giuseppe Ferraro quali soci della predetta società. 3.1.

Nel giudizio di secondo grado, diversamente, risulta che hanno preso parte al giudizio la sola odierna ricorrente, “in proprio, quale socia società Ferraro Giuseppe C Sas” nonché in qualità di erede del socio accomandatario e legale rappresentante Ferraro Giuseppe. La qualità di rappresentante legale della società non è trasmissibile iure hereditatis, sicché deve ritenersi che la società, ricorrente in primo grado, non abbia né proposto appello né si sia regolarmente costituita nel procedimento di secondo grado; neppure la società risulta essere estinta Orbene, nel processo tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 5, n. 16730/2018;

Sez. 5, n. 27603/2018). Si osserva che il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l'accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull'imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo dellaresponsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata).

4. Premesso quanto innanzi il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d'ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato. Deve, dunque, rilevarsi d’ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, cit.; Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018, Rv. 649280 - 01) la violazione dell’integrità del contraddittorio sotto il profilo del litisconsorzio necessario, essendosi svolto il giudizio di secondo grado con la sola presenza della socia Maria Notturno,con la conseguente rimessione del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché , previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell a società Ferraro Giuseppe C SAS, proceda a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

pronunciando sul processo, dichiara la nullità della sentenza di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio e, per l’effetto, cassa la sentenza medesima e rimette le parti davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società Fe