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Ordinanza Interlocutoria — n. 33421/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and remands case after taxpayer requests simplified settlement without payment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33421/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal and remanded the case for a new hearing. The taxpayer requested the simplified settlement procedure under Article 11 of Legislative Decree 50/2017, paying the full disputed amount of €72,377.45 to close the dispute. The court rejected this request because the taxpayer failed to provide proof of payment or acceptance of the settlement terms, leaving the case unresolved.

Regesto Legislator

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Art. 11 D.L. 24/04/2017 n. 50; Art. 6 D.L. 193/2016: The simplified settlement procedure for tax disputes requires the actual payment of the outstanding amount and formal acceptance of the settlement; failure to prove these elements prevents the court from declaring the dispute settled and necessitates remanding the case for further proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute resolution payment proof requirement remand for new hearing Article 11 Legislative Decree 50/2017 detrazioni e rimborsi cessione di azienda deduzione delle perdite

Disposizioni normative citate

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Art. 11 D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Art. 6 D.L. 193/2016
per i seguenti letterali importi: Importo lordo dovuto: 72377,45 Importo dovuto art. 6 DL n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2561/2017 R.G. proposto da : FRATELLI AVERNA SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati TARANTO VINCENZO (TRNVCN53E11C927C), PARLATO ANDREA (PRLNDR32S21G273F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 2310/2016 depositata il 13/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe, emerge quanto segue: Con sentenza n. 291/3/12 del 16/8/2012 la CTP di Caltanissetta annullava l'avviso di accertamento n. TYQ07C301403 relativo ad IRPEG anno 2005 notificato alla F.LLI AVERNA S.P.A., con il quale l'Agenzia delle entrate-Dir Prov. di Caltanissetta, qualificate come operazioni “a premio” le cessioni di beni - piccoli elettrodomestici e prodotti elettronici di modesto valore - effettuate in favore di clienti professionali nell'anno di imposta in questione, aveva recuperato le mancate ritenute alla fonte cui le operazioni risultavano assoggettate in conformità al regime dettato dall'art. 30 DPR n. 600/1973. […] [L]a Commissione di prime cure, ricusata la prospettazione difensiva proposta dalla F.lli Averna, orientata a sussumere nella diversa categoria dello “sconto” alla clientela le operazioni in parola[,] e[,] [ciò nondimeno], negata “rilevanza reddituale” ai premi elargiti, poneva le operazioni in contestazione fuori dalla sfera applicativa del tributo.

Per la riforma della sentenza di primo grado hanno agito in via principale l'Agenzia delle entrate e, incidentalmente, la F.lli Averna s.p.a. La CTR della Sicilia-Sezione distaccata di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, così decideva: “In riforma della sentenza [di primo grado], rigetta il ricorso proposto dalla F.lli Averna s.p.a. avverso l'avviso di accertamento [di cui sopra]”. Tale dispositivo deve essere letto alla luce della seguente affermazione contenuta in motivazione: “Tanto basta per pronunciare la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla F.lli Averna s.p.a.”.

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi; resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che: A fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che il difensore della contribuente, con nota telematica di deposito datata 14 novembre 2024 (accettazione del giorno successivo), ha comunicato “la ‘definizione agevolata delle controversie tributarie’ di cui all'articolo 11, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, del 2 ottobre 2017, avente ad oggetto la lite relativa all’originaria impugnazione dell’avviso di accertamento n. TYQ07C301403/2010 per l’anno di imposta 2005, con residuo da pagare pari a € 0,00 come risultante dalla ricevuta di definizione della lite”.

Alla nota di deposito è allegata documentazione esclusivamente in ordine alla presentazione e ricezione telematiche (con “Protocollo telematico dell'invio: 17100213030810118-0000001”) della domanda di definizione della lite pendente dinanzi a questa Suprema Corte con il n. 2561 del 2017 r.g. per i seguenti letterali importi: Importo lordo dovuto: 72377,45 Importo dovuto art. 6 DL n. 193/2016: 0,00 Importo versato pendenza giudiz.: 72377,45 Netto dovuto: 0,00 Importo versato per la definizione o prima rata: 0,00 N. rate: 0 Data di versamento: --/--/----Data dell'impegno: --/--/ -- Nessuna ulteriore documentazione, tuttavia, è compiegata in riferimento all’accettazione della domanda di definizione ed all’effettivo versamento degli importi dovuti.

Né, comunque, è in alcun modo esplicato il riferimento all’“art. 6 DL n. 193/2016”. Un tanto impone rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché le parti, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della Cancelleria, offrano i necessari chiarimenti, con il corredo di idonea documentazione.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo a ruolo, con