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Decreto — n. 33413/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33413/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33413/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 9243/2024proposto da: LEGA NAVALE ITALIANA -SEZIONE DI POZZUOLI ASD, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. Paola Coppola; -ricorrente- contro COMUNE DI POZZUOLI,in persona del Dirigete dell’Avvocatura pro tempore , rappresentat o e difesodall’avv. Achille Iroso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 5457/11/2023 depositata il 6 ottobre2023. Visto l’atto depositato il 5 settembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33413/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 9243/2024proposto da: LEGA NAVALE ITALIANA -SEZIONE DI POZZUOLI ASD, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. Paola Coppola; -ricorrente- contro COMUNE DI POZZUOLI,in persona del Dirigete dell’Avvocatura pro tempore , rappresentat o e difesodall’avv. Achille Iroso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 5457/11/2023 depositata il 6 ottobre2023. Visto l’atto depositato il 5 settembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria declinatoria di competenza contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo ricorso per cassazione opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 5 settembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 9243/2024proposto da: LEGA NAVALE ITALIANA -SEZIONE DI POZZUOLI ASD, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. Paola Coppola; -ricorrente- contro COMUNE DI POZZUOLI,in persona del Dirigete dell’Avvocatura pro tempore , rappresentat o e difesodall’avv. Achille Iroso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 5457/11/2023 depositata il 6 ottobre2023. Visto l’atto depositato il 5 settembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/12/2024 Il Pr