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Decreto — n. 33406/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33406/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33406/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 16481/2024proposto da: COMUNE DI POZZUOLI,in persona del Dirigete dell’Avvocatura pro tempore , rappresentat o e difesodall’avv. Achille Iroso; -ricorrente- contro LEGA NAVALE ITALIANA -SEZIONE DI POZZUOLI ASD, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. Paola Coppola; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 640/17/2024 depositata il 22 gennaio 2024. Visto l’atto depositato il 4settembre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33406/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 16481/2024proposto da: COMUNE DI POZZUOLI,in persona del Dirigete dell’Avvocatura pro tempore , rappresentat o e difesodall’avv. Achille Iroso; -ricorrente- contro LEGA NAVALE ITALIANA -SEZIONE DI POZZUOLI ASD, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. Paola Coppola; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 640/17/2024 depositata il 22 gennaio 2024. Visto l’atto depositato il 4settembre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario imposta sulle imbarcazioni assoggettamento fiscale limitato liquidazione aziendale a fini fiscali sospensione della riscossione fiscale azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 4settembre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 16481/2024proposto da: COMUNE DI POZZUOLI,in persona del Dirigete dell’Avvocatura pro tempore , rappresentat o e difesodall’avv. Achille Iroso; -ricorrente- contro LEGA NAVALE ITALIANA -SEZIONE DI POZZUOLI ASD, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. Paola Coppola; -resistente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 640/17/2024 depositata il 22 gennaio 2024. Visto l’atto depositato il 4settembre2024 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/12/2024 Il Pres