Decreto — n. 33370/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4461/2024 R.G. proposto da : TEATESERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in CHIETI PIAZZA VALIGNANI, 10 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CIRULLI MASSIMO (CRLMSM63S11G141Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro A.T.E.R. CHIETI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.638/2023depositata il 18/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte il 18.10.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33370/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TEATESERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in CHIETI PIAZZA VALIGNANI, 10 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CIRULLI MASSIMO (CRLMSM63S11G141Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro A.T.E.R. CHIETI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.638/2023depositata il 18/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte il 18.10.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4461/2024 R.G. proposto da : TEATESERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in CHIETI PIAZZA VALIGNANI, 10 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CIRULLI MASSIMO (CRLMSM63S11G141Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro A.T.E.R. CHIETI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.638/2023depositata il 18/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte il 18.10.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 10/12/2024