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Decreto — n. 33356/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33356/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33356/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5914/2024 R.G. proposto da : MUNICIPIA S.P.A., elettivamente domiciliata in NAPOLI CENTRO DIREZIONALE IS E/4 PALAZZO FADIM, presso lo studio dell’avvocato CANTONE BRUNO (CNTBRN72E22E054E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in Napoli Via Michelangelo Schipa 115, presso lo studio dell’avvocato CAIANIELLO SERGIO (CNLSRG49E03F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.4649/2023depositata il 26/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 17.10.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33356/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MUNICIPIA S.P.A., elettivamente domiciliata in NAPOLI CENTRO DIREZIONALE IS E/4 PALAZZO FADIM, presso lo studio dell’avvocato CANTONE BRUNO (CNTBRN72E22E054E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in Napoli Via Michelangelo Schipa 115, presso lo studio dell’avvocato CAIANIELLO SERGIO (CNLSRG49E03F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.4649/2023depositata il 26/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 17.10.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di esecuzione assunzione delle spese ripetibili spese accessorie

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5914/2024 R.G. proposto da : MUNICIPIA S.P.A., elettivamente domiciliata in NAPOLI CENTRO DIREZIONALE IS E/4 PALAZZO FADIM, presso lo studio dell’avvocato CANTONE BRUNO (CNTBRN72E22E054E) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in Napoli Via Michelangelo Schipa 115, presso lo studio dell’avvocato CAIANIELLO SERGIO (CNLSRG49E03F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.4649/2023depositata il 26/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 17.10.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente IACP , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1