Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 33345/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33345/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33345/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4618/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE LUCIANUM OPERE CARITATIVE EDUCATIVE ONLUS, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA FRIULI N.7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SANGIORGIO GAETANO (SNGGTN61L08F158L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGI GIUSEPPE A. (SRGGPP61A01H224E) -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA SANT'ANNA, II° TRONCO, P.ZZO CEDIR, T.4 P.3 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato FALCOMATA' LUCIA (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2054/2023depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.10.2024;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33345/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FONDAZIONE LUCIANUM OPERE CARITATIVE EDUCATIVE ONLUS, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA FRIULI N.7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SANGIORGIO GAETANO (SNGGTN61L08F158L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGI GIUSEPPE A. (SRGGPP61A01H224E) -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA SANT'ANNA, II° TRONCO, P.ZZO CEDIR, T.4 P.3 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato FALCOMATA' LUCIA (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2054/2023depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.10.2024;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali soddisfacimento del credito obbligo di restituzione recupero di crediti pagamento degli arretrati ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
DIG., presso lo studio dell’avvocato FALCOMATA' LUCIA (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2054/2023depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4618/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE LUCIANUM OPERE CARITATIVE EDUCATIVE ONLUS, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA FRIULI N.7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SANGIORGIO GAETANO (SNGGTN61L08F158L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGI GIUSEPPE A. (SRGGPP61A01H224E) -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA SANT'ANNA, II° TRONCO, P.ZZO CEDIR, T.4 P.3 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato FALCOMATA' LUCIA (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2054/2023depositata il 24/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.10.2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il