Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by voluntary adoption of simplified tax settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily adopted the simplified tax settlement procedure defined in Law No. 197/2022. Although the taxpayer had previously challenged tax assessments for 2009, they submitted a request to join the simplified definition before the Agency of Revenue finalized its own proposal. The court ruled that these specific statutory conditions for extinguishing the proceedings were met, terminating the case without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 184 e segg. della l. n. 197/2022; Art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022: The judicial proceedings concerning tax assessments are extinguished when the taxpayer voluntarily adopts the simplified tax definition procedure before the tax authority finalizes its own proposal for cessation of the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
U ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25457/2018 R.G. proposto da : ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE (TNLGPP53E31E506L) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1332/2018 depositata il 12/02/2018.
Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o in subordine l’estinzione del giudizio. Uditi l’avv. Giuseppe Tinelli per la ricorrente e l’avv. dello Stato Alfonso Pelusoper la controricorrente. RILEVATO CHE L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ha impugnato davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento relativo al 2009 con il quale veniva recuperata IRES, IVA e IRAP.
La CTP ha accolto il ricorso e la CTR della Campania ha rigettato l’appello erariale con la sentenza indicata in epigrafe. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg.della l.- n. 197/2022 e ha dato comunicazione di ciò con atto depositato telematicamente in data 10.10.2023 mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione in data 3.11.2023 per la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata.
Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi