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Ordinanza — n. 33315/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to successful simplified settlement under Law 197/2022. Contribuent joined early settlement, extinguishing the ongoing litigation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer formally joined the simplified settlement procedure before the final judgment. Although the tax agency had initiated the settlement process, the taxpayer's timely adherence to the new law's provisions triggered the automatic termination of the dispute. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive decision on the tax liability, shifting costs to the party who advanced the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 184 e segg. della l.-n. 197/2022; Art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022: The introduction of a simplified settlement procedure by the taxpayer prior to the final judgment automatically extinguishes the ongoing litigation, terminating the dispute without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction Law 197/2022 provisions taxpayer voluntary adherence Cassation dismissal ruling ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 184 e segg. della l.-n. 197/2022
CONSIDERATO CHE Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg.
Art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022
Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21179/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO IN GESTIONE COMMISSARIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE (TNLGPP53E31E506L) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1836/2016 depositata il 01/03/2016.

Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. dello Stato Alfonso Peluso per la ricorrente e l’avv. Giuseppe Tinelli per la controricorrente. RILEVATO CHE L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ha impugnato davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento relativo al 2008 con il quale veniva recuperata IRES, IVA e IRAP. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR della Campania , con la sentenza indicata in epigrafe,ha rigettato l’appello erariale.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente. CONSIDERATO CHE Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg. della l.-n. 197/2022 e ha dato comunicazione di ciò con atto depositato telematicamente in data 10-10-2023 mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione in data 3.11.2023 per la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata.

Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022. p.q.m. dichiara l’estinzionedel giudizio; spese a carico di chi le h