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Decreto — n. 33282/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33282/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33282/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22756/2023 R.G. proposto da : UNICO DI FORTUNATO RENATO CARERE C SAS, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA MONTEVERGINE 13, presso lo studio dell’avvocato GURNARI GIOVANNI (GRNGNN70M10H224V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GANGEMI FRANCESCA (GNGFNC79S44H224O) -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA SANTANNA II TRONCO PZZO CEDIR T P, presso lo studio dell’avvocato FALCOMATA' LUCIA (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RE.GES SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.1715/2023depositata il 16/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33282/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : UNICO DI FORTUNATO RENATO CARERE C SAS, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA MONTEVERGINE 13, presso lo studio dell’avvocato GURNARI GIOVANNI (GRNGNN70M10H224V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GANGEMI FRANCESCA (GNGFNC79S44H224O) -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA SANTANNA II TRONCO PZZO CEDIR T P, presso lo studio dell’avvocato FALCOMATA' LUCIA (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RE.GES SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.1715/2023depositata il 16/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione mancato anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese susseguenti assunzione delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22756/2023 R.G. proposto da : UNICO DI FORTUNATO RENATO CARERE C SAS, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA MONTEVERGINE 13, presso lo studio dell’avvocato GURNARI GIOVANNI (GRNGNN70M10H224V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GANGEMI FRANCESCA (GNGFNC79S44H224O) -ricorrente- contro COMUNE DI REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA SANTANNA II TRONCO PZZO CEDIR T P, presso lo studio dell’avvocato FALCOMATA' LUCIA (FLCLCU69T55H224O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RE.GES SPA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.1715/2023depositata il 16/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg