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Ordinanza — n. 33234/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court judgment due to apparent contradiction in reasoning regarding notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33234/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax authority's appeal against a second-instance tax court judgment that rejected the appeal. The lower court had affirmed that notification was valid based on the sending of a letter, yet simultaneously dismissed the authority's appeal, creating a logical contradiction. Consequently, the Court declared the lower judgment null due to this apparent lack of coherent reasoning and remanded the case for a new, properly motivated examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992: A tax court judgment is null if its reasoning contains irreconcilable contradictions that prevent the identification of the actual basis for the decision, constituting a 'apparent motivation' violation.

Parole chiave

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apparent motivation contradictory reasoning tax court nullity notification validity remand for new trial tax appeal procedure logical inconsistency rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate, lamenta, in relazione all’art. 360, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546 del 1992
Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate, lamenta, in relazione all’art. 360, n.
Art. 140 cod. proc. civ.
La CTR osservava, in particolare, che non poteva essere accolta l'eccezione del contribuente di invalidità della cartella di pagamento impugnata per nullità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, eseguita dal messo notificatore ex art. 140, cod.
Art. 8 I. n. 890 del 1982
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I.
artt. 132 c.p
4, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
Cass., Sez. U., 01/03/2022, n. 6626
Cass., Sez. U., 25/09/2018, n. 22598
Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232
Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3460/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MANGINI PACIFICO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA CASSA DI RISPARMIO 4-14, presso lo studio dell’avvocato ENZO MENEGHELLO (MNGNZE60M03D969V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria n. 865/2022 depositata il 16/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 709/7/15, depositata il 15 giugno 2015, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso di Pacifico Mangini contro la cartella esattoriale per Irpef ed IVA 2004. 1.1. La CTR osservava, in particolare, che non poteva essere accolta l'eccezione del contribuente di invalidità della cartella di pagamento impugnata per nullità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, eseguita dal messo notificatore ex art. 140, cod. proc. civ. per la temporanea assenza del destinatario, essendo al fine della ritualità della procedura notificatoria sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (c.d.

CAD) e invece non indispensabile quella della sua ricezione da parte del destinatario.

2. Il ricorso proposto dal contribuente avverso la predetta sentenza veniva accolto da questa Corte di cassazione, che, con sentenza n. 38054/2021, disponeva il rinvio al giudice di secondo grado, richiamando il principio secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 -01)».

3. Riassunto il giudizio, la CGT di II Grado della Liguria, con sentenza n. 865/2022, depositata il 16/11/2022, rigettava l’appello dell’Amministrazione.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con unico motivo e resiste il contribuente con controricorso.

5. Con successiva memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., il controricorrente ha rilevato che:

i) la Corte di giustizia tributaria di II Grado della Liguria, investita del ricorso per revocazione (R.G.A. 49/2023) proposto avverso la medesima sentenza dall’Agenzia delle entrate, con ordinanza n. 306/2023 del 3 luglio 2023, ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa dell’esito dell’impugnazione promossa davanti alla Corte di cassazione; ii) la Corte di giustizia Tributaria di II Grado della Liguria, con ordinanza n. 581/2024 depositata il 16 ottobre 2024, ha così provveduto, su istanza di correzione di errore materiale proposta in data 5 luglio 2023:

“Dispone la correzione della sentenza n. 865/1/2022 depositata il 16.11.2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova, sostituendo: - nell’ultimo capoverso della motivazione la parola “accoglie” alla parola “respinge” e la parola “riforma” alla parola conferma; - nel dispositivo la parola “accoglie” alla parola “respinge”. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Dandosi preliminarmente atto dell’assenza di riscontri documentali del provvedimento di correzione di errore materiale richiamato nella memoria difensiva del controricorrente, la Corte procede all’esame del ricorso.

2. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate, lamenta, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/92». L’Amministrazione ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per radicale contrasto tra motivazione e dispositivo, e comunque per contraddittorietà della motivazione, tale da rendere impossibile la ricostruzione della sua ratio decidendi.

3. Il motivo è fondato. 3.1. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546 del 1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). 3.2.

In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. 3.3.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate). 3.4. Nel caso di specie la motivazione, pur graficamente presente, è affetta da palese contraddizione, laddove da un lato si afferma che la notifica degli atti di accertamento si sarebbe perfezionata, mentre dall’altro si respinge l’appello che era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate, con conferma della sentenza di primo grado.

Non è pertanto comprensibile quale sia la ratio decidendi che sorregge la statuizione di rigetto dell’appello contenuta nel dispositivo.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria a