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Decreto — n. 33192/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33192/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33192/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 8593/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro EUROMED GROUP SRL (GIA’ CONSORZIO THESIS SCARL), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Ferrante e Junio Valerio D’Amico; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado del Lazio, n. 5789/17/2023 depositata il 18 ottobre 2023e notificata il 13 febbraio 2024. Visto l’atto depositato l’8agosto 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33192/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 8593/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro EUROMED GROUP SRL (GIA’ CONSORZIO THESIS SCARL), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Ferrante e Junio Valerio D’Amico; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado del Lazio, n. 5789/17/2023 depositata il 18 ottobre 2023e notificata il 13 febbraio 2024. Visto l’atto depositato l’8agosto 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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gruppo europeo di interesse economico caso di garanzia bancaria arretrati d'imposta protezione dell'euro titolo esecutivo europeo contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’8agosto 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 8593/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro EUROMED GROUP SRL (GIA’ CONSORZIO THESIS SCARL), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Ferrante e Junio Valerio D’Amico; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado del Lazio, n. 5789/17/2023 depositata il 18 ottobre 2023e notificata il 13 febbraio 2024. Visto l’atto depositato l’8agosto 202 4 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 05/12/2024 Il Presid