Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 33185/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33185/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33185/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Sul ricorso n. 6068/2024proposto da: FORUM SPORT CENTER SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ avv. Mario Occhipinti ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, Via Belsianan.71; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE,in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Federica Graglia ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4724 / 14 /2023 depositata il 2 agosto2023. Visto l’atto depositato il 3 luglio2024 con il quale l a ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversiacon la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33185/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 6068/2024proposto da: FORUM SPORT CENTER SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ avv. Mario Occhipinti ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, Via Belsianan.71; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE,in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Federica Graglia ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4724 / 14 /2023 depositata il 2 agosto2023. Visto l’atto depositato il 3 luglio2024 con il quale l a ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversiacon la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
risoluzione delle controversie rimborso dei contributi diritto dello sport contenzioso tributario lite in materia di contribuzioni pubbliche contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 3 luglio2024 con il quale l a ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversiacon la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Sul ricorso n. 6068/2024proposto da: FORUM SPORT CENTER SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ avv. Mario Occhipinti ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, Via Belsianan.71; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE,in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Federica Graglia ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4724 / 14 /2023 depositata il 2 agosto2023. Visto l’atto depositato il 3 luglio2024 con il quale l a ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversiacon la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 05/12/2024 Il Presi