Civil procedure dismissed: lawsuit against tax authority dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by a company against the tax agency regarding the extinction of civil proceedings. The lower court declared the process extinguished because the tax authority had transmitted a list of cases, indicating the regular conclusion of the dispute without any pending objections. The court upheld this decision, ruling that the procedural extinction was valid and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority transmits a list of cases to indicate the regular conclusion of a dispute, the civil proceedings are extinguished by operation of law, barring further litigation unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14645/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CHI.FRA S.R.L., rappresentatae difesa dall’ avvocato FUMAROLA STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.4271/04/ 2021 depositata il 29/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 12/12/2024 I