Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33097/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding that mere possession without ownership precludes property tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33097/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that partially annulled a tax assessment. The Agency argued that mere possession of real estate was sufficient for taxation, while the USL contended ownership was required. The court ruled that without a completed administrative transfer of title, the USL lacked ownership in 2005, making the tax assessment invalid for those properties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 DPR n. 601/1973; Art. 1, 22, 40, 88, 102 DPR n. 917/1986: Property tax liability requires ownership, not mere possession; a tax assessment based solely on possession is invalid when the taxpayer has not yet acquired title.

Parole chiave

Generato dall'IA
property tax liability ownership vs possession tax assessment annulment real estate transfer administrative title requirement imposta sugli utili immobiliari imposta sul reddito e sull'utile imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 DPR n. 601/1973
4 Basso Molise (d’ora in avanti, per brevità, solo USL) impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale Immobili in possesso delle USL -tassazione -art. 5 D.P.R.
Art. 1, 22, 40, 88, 102 DPR n. 917/1986
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.
Art. 65, 66 Law n. 833/1978
Art. 5 D.Lgs. n. 502/1992
4 Basso Molise (d’ora in avanti, per brevità, solo USL) impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale Immobili in possesso delle USL -tassazione -art. 5 D.P.R.
Art. 26, comma 4 Law n. 11/1997
30 dicembre 1992 n.502 e dell’art. 26, comma 4, della Legge Regionale n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
L’USL ha resistito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso ex art. 360bis cod.
art. 5 D.P.R. n. 601/1973
4 Basso Molise (d’ora in avanti, per brevità, solo USL) impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale Immobili in possesso delle USL -tassazione -art. 5 D.P.R. n. 601/1973 - presupposto - mera disponibilità –sufficienza - esclusione di Campobasso l’avviso di accertamento n.
art. 360bis cod. proc. civ
L’USL ha resistito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso ex art. 360bis cod. proc. civ.
art. 360 bis c.p
In assenza di una di tali condizioni, la valutazione ex art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8821/2014
Cass. n. 17641/2014
Cass. n. 10384/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11705/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro AZIENDA USL N. 4 BASSO MOLISE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Francesco Mancini; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise,n. 535/ 02 / 20 1 6 , depositata i n data 7 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. L’Azienda USL n. 4 Basso Molise (d’ora in avanti, per brevità, solo USL) impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale Immobili in possesso delle USL -tassazione -art. 5 D.P.R. n. 601/1973 - presupposto - mera disponibilità –sufficienza - esclusione di Campobasso l’avviso di accertamento n. TR604T2003376/2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, per l’anno 2005, il reddito fondiario di due immobili (siti in Termoli e Larino) e di terreni utilizzati dalla ricorrente, deducendo che degli immobili deteneva solo il possesso e, comunque, l’avviso non conteneva la motivazione in relazione alla ricorrenza dei presupposti per la tassazione dei beni detenuti in proprietà. La CTP accoglieva in parte il ricorso, annullando l’atto impugnato limitatamente agli immobili dei quali l’USL non era proprietaria.

2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria r egionale del Molise evidenziando che ai fini della tassabilità degli immobili era sufficiente il mero possesso degli stessi; la CTR, condividendo le argomentazioni del primo giudice,rigettava l’appello.

3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo. L’USL ha resistito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso ex art. 360bis cod. proc. civ. stante la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Suprema Corte (in particolare, alle sentenze nn. 8821/2014 e 17641/2014). È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 28 novembre 2024. Il 15 novembre 2024 la controricorrente ha depositato memoria insistendo nell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Considerato che:

1. Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entratededuce la «violazione e falsa applicazione d el l’art. 5 del DPR n. 601/73, degli artt. 1, 22 e segg., 40, 88, comma 2, e 102 del DPR n. 917/86, nel testo in vigore ratione temporis, degli artt. 65 e 66 della legge 833/78, dell’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e dell’art. 26, comma 4, della Legge Regionale n. 11 del 14/05/1997, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Il patrono erariale sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di prossimità, il mero possesso dell’immobile farebbe nascere l’obbligazione tributaria, rilevando ai fini de quibus la materiale disponibilità e l’effettivo godimento del bene; richiama, a tal fine, la decisione n. 7663/2014 di questa Corte.

2. Va , in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’USL non sussistendo i presupposti applicativi dell’art. 360bis n. 1 cod. proc. civ. , come delineati da questa Corte. Precisamente, nella sentenza a Sezioni Unite n. 7155 del 21 marzo 2017, si è chiarito che i presupposti «di tale inammissibilità del motivo, ostativa al suo esame nel merito, sono:

1) l’esistenza di una giurisprudenza della Corte, che, secondo le “Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile”, diffuse con circolare del Primo Presidente del 22 aprile 2016, è configurabile in presenza di una decisione delle Sezioni Unite, di un orientamento consolidato delle Sezioni semplici, di più pronunce convergenti delle Sezioni semplici, di una sola sentenza, se convincente, di una Sezione semplice;

2) la persistenza dell’orientamento seguito dal giudice di merito sino al momento della decisione del ricorso per cassazione. In assenza di una di tali condizioni, la valutazione ex art. 360 bis c.p.c. non può essere compiuta ed il ricorso, anche se privo di un esame esaustivo dei precedenti di legittimità, va esaminato nel merito». Nella specie difetta il presupposto sub 1), atteso che al momento della proposizione del ricorso per cassazione la giurisprudenza di questa Corte in materia non era affatto consolidata, né vi era stata una decisione delle Sezioni Unite, essendovi due pronunce (praticamente coeve, nn. 7663/2014 e 8821/2014) diametralmente opposte ed una successiva (n. 17641/2014) favorevole alla tesi dell’USL.

3. Ciò posto, il motivo è infondato.Questa Corte, in fattispecie identica a quella per cui l’odierno giudizio, ha affermato principi che devono essere qui confermati (sent. 16/04/2014, n. 8821; sent. n. 17641/2014; sent. 31/03/2022, n. 10384). Ai sensi dell’art. 26 t.u.i.r. (nel testo applicabile ratione temporis), i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

Il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta (Irpeg nella specie) non è il “possessore” dei terreni o dei fabbricati, cioè colui che ne ha la disponibilità, in quanto tale, ma il possessore titolato ossia il possessore il cui potere di fatto sia basato sul diritto di proprietà o di altro diritto reale. Non ha fondamento l’assunto – qui riproposto dall’Agenzia – per cui gli immobili in questione sarebbero divenuti già di proprietà dell’USL per effetto del solo disposto dell’art. 5, d.lgs. n. 502/1992, che ne avrebbe attuato un trasferimento ex legedal Comune.

Ai sensi del predetto art. 5, invero, “il patrimonio delle USL e delle Aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essi appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi”, i quali “costituiscono titolo per la trascrizione”. Siffatta norma, dall’evidente natura programmatica e che determina per il futuro il patrimonio delle USL includendo nello stesso anche gli immobili trasferiti o da trasferire, non solo non prevede espressamente l’automatico trasferimento per effetto della stessa norma, ma, al contrario, ne disciplina il definitivo trasferimento attraverso future leggi o provvedimenti amministrativi, i quali solo costituiranno titolo per la trascrizione; in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale della norma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento è necessario l’intervento di una successiva legge o provvedimento amministrativo, e, solo dopo il perfezionato trasferimento, si può procedere, per i conseguenti effetti, a trascrizione.

È pacifico, nel caso di specie, che il processo di trasferimento all’USL degli immobili de quibus non era, nel 2005, ancora compiuto. Né, infine, è utile invocare l’art. 26 della legge regionale n. 11 del 14 maggio 1997 (recante la Disciplina del Servizio Sanitario nella Regione Molise –Abrogazione della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 2). Si tratta di un argomento già speso innanzia questa Corte e confutato nella sentenza n. 10384/2022, con motivazione condivisibile. La disposizione regionale, per quanto qui rilevi, prevede: “1. all’entrata in vigore della presente legge, le ASL di cui alla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12, sono soppresse.

2. Le gestioni liquidatorie di cui all’art. 2, comma 14 della l. 24 dicembre1995, n. 549, sono disciplinate con delibera della giunta regionale.

3. Le ASL di cui all’allegato 1 della presente legge, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalla ASL soppressa il cui ambito territoriale risulti in esso ricompreso.

4. Costituiscono elementi patrimoniale dell’ASL i beni immobili e i beni mobili registrati nonché gli altri beni mobili e le attrezzature già utilizzati o nella disponibilità delle ASL soppresse. Entro il 30 giugno 1997 le ASL provvederanno ad una ricognizione di tali elementi patrimoniali al fine di consentire alla Regione, con atto formale, di ufficializzare il diritto di proprietà. Tale provvedimento regionale costituisce titolo per la trascrizionenei pubblici registri immobiliari”. La legge regionale n. 11 del 1997 è attuativa del citato d.lgs. n. 502 del 1992 e va letta, in particolare, unitamente l’art. 5 di detto d.lgs.. L’art. 26 della legge regionale riguarda il passaggio di beni “utilizzati” dalle ASL soppresse o “nella disponibilità” delle ASL soppresse, alle ASL nuove. Da esso non discende affatto l’attribuzione alle nuove ASL della proprietà di beni non già in proprietà dell’ASL.

4. Correttamente, pertanto, la CTR, in linea con i detti principi, ha ribadito la nullità (parziale, ovvero limitatamente agli immobili di cui l’USL non era proprietaria) dell’avviso di accertamento impugnato, atteso che l’USL, nell’anno in contestazione, non era (ancora) divenuta proprietaria di detti immobili.

5. Il ricorso va, per l’effetto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’AziendaUSL n. 4 Basso Molise in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5. 600,00, oltre esborsi liqui