Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the taxpayer, challenged a tax decision against the Revenue Agency, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8416/2024 R.G. proposto da : IANNAZZO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 7 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BARBERIO SIMONA (BRBSMN72C56H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n.2419/2023depositata il 26/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito. Co