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Ordinanza — n. 33094/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, quashing lower court order for VAT refund execution due to prior offsetting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33094/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax court order mandating the execution of a VAT refund. The lower court erroneously refused to assess the existence of a tax credit offset against the refund, despite the offset having occurred before the refund claim was filed. The court ruled that the first-instance judge must evaluate whether the prior offset constituted a valid payment that would neutralize the basis for the refund execution.

Regesto Legislator

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Art. 70, co. 2 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In proceedings for execution of a tax refund, the court must assess whether a prior offset by the tax authority constitutes a payment that extinguishes the refund claim, rather than refusing to verify the existence of the offsetting credit.

Parole chiave

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VAT refund execution tax credit offset compensation in tax law ottemperanza proceedings tax agency appeal judicial error in procedure extinguishment of debt rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 70, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992
Quest’ultima, con ricorso in ottemperanza ex art. 70 D.Lgs.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto di non poter procedere all’accertamento della sussistenza di un controcredito dell’Amministrazione, suscettibile d’essere compensato nel perimetro del giudizio di ottemperanza.
Art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997
344066 del 4 dicembre 2019, la compensazione, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997, fra il rimborso Iva invocato e i carichi pendenti definitivi a carico della Viulin Electronic.
Art. 1241 e ss. c.c.
546 del 1992, dell’art. 1241 e ss. c.c., dell’art.
Art. 295 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 c.p.c., avuto riguardo all’art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
295 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la CTR perlomeno disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza, onde consentire l’accertamento in sede di merito della legittimità del provvedimento di compensazione adottato dall’Amministrazione.
art. 295 c.p
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 c.p.c., avuto riguardo all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26253 del 2023
Cass. n. 19346 del 2018
anche Cass. n. 19346 del 2018).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15280/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro VIULIN ELECTRONIC SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato AURELI BEATRICE (RLABRC69L66H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato CANEPA ENRICO EDOARDO ANGELO (CNPNCD52H03D969C) -controricorrente- nonchè contro INDASTRIA ROM SRL -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 1246/2021depositata il 29/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa La società rumena Viulin Electronic, quale incorporante la Electronis Security s.r.l., otteneva il riconoscimento della spettanza di un rimborso Iva per l’anno 2013 pari a euro 464.673,00, giusta sentenza della CTR della Lombardia n. 215/6/2019, depositata 16 maggio 2019 e successivamente passata in giudicato. La predetta contribuente notificava all’Amministrazione richiesta di esecuzione del rimborso; l’Amministrazione disponeva, con provvedimento prot. 344066 del 4 dicembre 2019, la compensazione, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997, fra il rimborso Iva invocato e i carichi pendenti definitivi a carico della Viulin Electronic.

Quest’ultima, con ricorso in ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, notificato il 25 febbraio 2020, insisteva per l’esecuzione del rimborso contemplato dalla sentenza su richiamata n. 2115/6/2019. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 1246/6/21, depositata il 29 marzo 2021, accoglieva il ricorso della contribuente, nominando un commissario ad acta per l’esecuzione del rimborso. La CTR ha accolto il ricorso in ragione dell’inopponibilità della compensazione in sede di ottemperanza. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a tre motivi.

Resiste la contribuente con controricorso. Il Sost. P.G. dott. S. Pepe ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 70, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto di non poter procedere all’accertamento della sussistenza di un controcredito dell’Amministrazione, suscettibile d’essere compensato nel perimetro del giudizio di ottemperanza. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1241 e ss. c.c., dell’art. 23 D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR trascurato di valorizzare la legittimità della compensazione opposta dall’Amministrazione.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 295 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la CTR perlomeno disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza, onde consentire l’accertamento in sede di merito della legittimità del provvedimento di compensazione adottato dall’Amministrazione. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento degli altri due mezzi di ricorso. Il primo motivo è teso a stigmatizzare l’error in procedendo nel quale è incorso il giudice di primo grado nell’aver affermato di non poter procedere all’accertamento della sussistenza di un controcredito dell’Amministrazione, suscettibile d’essere compensato nel perimetro del giudizio di ottemperanza La CTR ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza, pur a fronte dell’avvenuto pagamento del credito del contribuente, sia pure a mezzo compensazione, da parte dell’erario.

Il provvedimento di compensazione non è stato effettuato in sede di ottemperanza, ma in anticipo sulla proposizione del relativo ricorso. In tal senso, la società non disponeva della prerogativa di proporre il ricorso obliterando il ricevuto pagamento, benché lo stesso fosse stato eseguito a mezzo compensazione. Per converso, la società contribuente avrebbe dovuto, se del caso, limitarsi ad impugnare detto provvedimento finalizzato alla compensazione (come peraltro è stato fatto nella specie sortendo il rigetto da parte della CTP). Ne consegue che nessun accertamento la CTR sarebbe stata chiamata a compiere, al netto di quello – ben possibile – attinent e all’effettuazione o meno di un pagamento, lato Agenzia, prima della proposizione del ricorso, dal momento che la sussistenza del pagamento avrebbe neutralizzato il fondamento stesso dell’ottemperanza invocata, in quanto il relativo ricorso avrebbe duplicato un versamento già eseguito.

In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate non eccepisce la compensazione in sede di ottemperanza, in quanto addirittura opera compensazione prima del ricorso in ottemperanza, così provvedendo ad effettuare il pagamento. La CTR avrebbe dovuto, pertanto, valutare se quella compensazione costituiva effettivamente un pagamento o per qualche specifica ragione non potesse qualificarsi tale. Non rileva, pertanto, avuto riguardo alla datazione cronologica dell’asserito pagamento a mezzo compensazione, invero anteriore all’apertura del perimetro dell’ottemperanza, il principio sedimentato e condivisibile, a tenore del quale “In sede diottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice può dichiarare l'estinzione, per compensa zione, del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, ove sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva, in quanto la compensazione sia accettata da entrambe le parti con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il controcredito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza passata in giudicato” (Cass. n. 26253 del 2023; v. anche Cass. n. 19346 del 2018).

La fondatezza del primo motivo implica l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo. Il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento del secondo e del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributari