Italian Court dismisses VAT appeal extension request, remanding case for administrative payment completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appellant's request to extend the VAT appeal proceedings. The appellant had completed the simplified settlement procedure by paying the first installment, yet the tax authority offered no counter-argument regarding this procedural step. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the administrative body to allow for necessary interlocution before further judicial action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 197/2022 law: When a taxpayer completes the simplified settlement procedure, the court must remand the case to the administrative authority to facilitate interlocution if no counter-argument is presented.
Parole chiave
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6238/2021 R.G. proposto da: SM SPEDIMODA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO BELON 129, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE CLAUDIO (LBNCLD72P27H224U), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLANTONI DOMENICO (CLNDNC45P24H282K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELLA CAMPANIA SEZ.ST. SALERNO n. 3864/02/20 depositata il 23/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 3864/02/20 del 23/07/2020 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da SM Spedimoda s.r.l. (di seguito Spedimoda) avverso la sentenza n. 1818/09/19 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la comunicazione di irregolarità riguardante l’IVA relativa all’anno d’imposta 2017. 1.1.
Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la comunicazione di irregolarità riguardava la presentazione del Modello IVA ed imposte che il contribuente riteneva inerenti ad un ramo di azienda ceduto.
2. Avverso la sentenza della CTR Spedimoda proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
3. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. dell’11/06/2024, il ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio, avendo provveduto alla definizione agevolata ex legen. 197 del 2022, con il pagamento delle prime rate.
2. Poiché AE nulla ha dedotto sul punto, appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire l’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onerando l’Amministrazione finanziaria