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Ordinanza Interlocutoria — n. 32968/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands VAT refund case to clarify court's powers on interest calculation in ottemperance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32968/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to clarify the scope of judicial powers in ottemperance proceedings. The tax agency argued the lower court improperly evaluated merits regarding interest amounts instead of merely executing the judgment. The court held that the lower court's decision lacked necessary details on interest calculation, requiring further analysis of the specific powers available in such proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 70, co. 7 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In ottemperance proceedings, the court must clarify the specific scope of its investigative powers regarding interest calculations when the original judgment lacks detailed specifications on nature, start date, or computation criteria.

Parole chiave

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ottemperanza proceedings VAT refund claim interest calculation powers judicial review scope Cassation remand order rimborso dell'IVA detrazioni e rimborsi credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 70, co. 7 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992
Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 70, co. 7 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dal momento che la CTP ha illegittimamente provveduto in ambito di ottemperanza di una sentenza non ancora passata in giudicato, compiendo, inoltre, valutazioni di merito, anziché limitarsi a dare esecuzione al dispositivo della sentenza.
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27679/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -ricorrente- contro INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. ROMA n. 4532/2022 depositata il 13/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa La CTP di Roma, con sentenza n. 3027/25/2019, depositata il 5 marzo 2019, accoglieva il ricorso della International Factors Italia, riconoscendo la spettanza di un credito Iva di euro 1.567.747,62, per il 2006.

La CTR del Lazio rigettava l’appello erariale, confermando la sussistenza del credito, sicché la società contribuente avanzava ricorso in ottemperanza, avuto riguardo alla sentenza della CTP. Il rimborso veniva eseguito per quota capitale, mentre con riferimento agli interessi l’erogazione si attestava ad un ammontare inferiore rispetto a quello preteso: euro 72.674,77 in luogo di euro 410.706,92. Con sentenza n. 4532/25/2022, depositata il 13 aprile 2022, il ricorso della contribuente è stato accolto dalla CTP di Roma, con riconoscimento parziale degli interessi richiesti.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è affidato ora ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso. Il P.G. presso la Suprema Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 70, co. 7 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dal momento che la CTP ha illegittimamente provveduto in ambito di ottemperanza di una sentenza non ancora passata in giudicato, compiendo, inoltre, valutazioni di merito, anziché limitarsi a dare esecuzione al dispositivo della sentenza.

Ad avviso del Collegio la causa va rinviata a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza. Nella specie, il dispositivo della sentenza di cui è domandata l’ottemperanza si limita a riconoscere “spettante l’importo di € 1.567.747,62, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di credito IVA 2006”, tralasciando di dettagliare la natura degli interessi, di chiarirne la decorrenza, di esplicitarne il criterio di computo. Ciò suggerisce un approfondimento nomofilattico sull’assetto e il perimetro del giudizio di ottemperanza, dal quale emerga la specifica misura e declinazione dei poteri accertativi in capo al giudice.

In particolare, deve appurarsi se a quest’ultimo sia consentita (ed entro quali margini) ovvero interdetta un’attività accertativa sulle modalità di calcolo degli interessi, sia a livello di natura, sia di decorrenza, sia di individuazione dei periodi di eventuale sospensione della decorrenza medesima, sia di identificazione dei criteri di computo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo