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Ordinanza — n. 32961/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, allowing reduced sanction due to court's failure to examine a decisive historical fact regarding notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32961/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of First Instance's decision to reduce tax sanctions because the appellate court failed to examine a decisive historical fact. The tax authority argued the court ignored evidence proving a mandatory notification was sent, which the lower court had previously acknowledged. The court ruled that omitting the examination of such a fact, which could have altered the outcome, constituted a procedural violation requiring a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5, c.p.c.; Art. 36-bis d.P.R. 600/1973; Art. 54-bis d.P.R. 633/1972: The omission of examination of a decisive historical fact, whose existence is evident from the judgment or case files, constitutes a specific ground for cassation that invalidates the lower court's decision if it could have determined a different outcome.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo cassazione per vizio formale sanzioni fiscali ridotte notificazione preavviso telematico omessa notifica cartella giudizio tributario rinvio giudice a quo dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di doglianza , l ’Agenzia delle entrate deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché, contrariamente a quanto affermato dalla C .t.r.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
633 del 1972, all’esito della quale erano stati riscontrati errori di compilazione del Oggetto:Controllo automatico ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l.
Art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000
Art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17005/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9380/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege. -ricorrente - contro OLEIFICIO DEL PRINCIPALE S.R.L. EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. -intimate - avverso la sentenza della C.T.R. Bari, sez. distaccata di Lecce, n. 2275/2016,depositata il 3.10.2016 e non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 17.09 .2024 dal ConsigliereCecilia Bernardo;

RITENUTO CHE: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, la società Oleificio del principale s.r.l.impugnava la cartella di pagamento, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, all’esito della quale erano stati riscontrati errori di compilazione del Oggetto:Controllo automatico ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Preavviso bonariotelematico.Modello Unico relativo all’anno 2007, contestando l a nullità della notificazione, il mancato invio del preventivo avviso bonario e la carente motivazione della cartella.

L’impugnazione del contribuente, rigettata in primo grado, veniva parzialmente accolta in appello, sotto il profilo della omessa notifica della comunicazione di irregolarità. La C.t.r., pertanto, riformava la sentenza impugnata, disponendo il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un terzo, poiché il contribuente non aveva avuto la possibilità di correggere gli errori commessi. Avverso tale decisione proponeva ricorso per c assazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi, mentre rimanevano intimati sia il contribuenteche l’agente della riscossione.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di doglianza , l ’Agenzia delle entrate deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., poiché, contrariamente a quanto affermato dalla C .t.r. , l’Ufficio aveva dedotto e dimostrato, sia in primo che in secondo grado,di aver comunicato all’intermediario, in data 9 luglio 2010, il preavviso telematico, in virtù dell’opzione espressa dal contribuente nel frontespizio dell’Unico 2008, presentato per l’anno di imposta 2007.

2. Con il secondo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000,in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel disporre la riduzione delle sanzioni ad un terzo, poiché il preavviso telematico, che comunque era stato correttamente inviato all’intermediario , non era obbligatorio, trattandosi esclusivamente di omessi versamenti di somme indicate come dovute nella dichiarazione e, poi,non versate.

3. Il primo motivo è fondato. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n.143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( Cass. n. 2268/2022, Rv. 66375801 ).

Peraltro, è stato affermato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, (Cass. n. 17005/2024, Rv. 67170601).

4. Nel caso in esame, la ricorrente ha correttamente dedotto l’omesso esame non di argomentazioni difensive né di elementi istruttori, ma di un fatto storico: l’avvenuta comunicazione del preavviso telematico del controllo automatizzato. Nel ricorso, inoltre, risultano correttamente riportate le parti degli atti processuali dei gradi di merito, in cui l’Agenzia delle entrate aveva dedotto il fatto storico in questione. Precisamente, l’intervenuta comunicazione era stata dedotta sia in primo grado che in appello, dove era stato specificato che il preavviso telematico era stato inviato all’intermediario che aveva trasmesso la dichiarazione, in virtù dell’opzione espressa dalla contribuente nel frontespizio del Modello unico 2008, presentato per l’anno d’imposta 2007.

Infine, il suindicato fatto storico ha carattere decisivo ai fini della definizione della controversia, considerato che la società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, lamentando il mancato invio del preventivo avviso bonario e che, proprio sotto tale profilo,i giudici di appello avevano accolto parzialmente l’impugnazioneriducendo le sanzioni. Tuttavia, dalla sentenza di appello, non risulta che la C.t.r. abbia in alcun modo preso in considerazione l’affermazione dell’Agenzia delle entrate, secondo cui la comunicazione preventiva era stata inviata all’intermediario; né risultano effettuati accertamenti in ordine all’opzione espressa dal contribuente sul frontespizio del Modello unico 2008 né, infine, in ordine all’effettivo invio ed all’effettiva ricezione della comunicazione in questione.

Le precedenti considerazioni, che comportano l’accoglimento del primo motivo,rendono superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso.

5. In conclusione, quindi, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per le verifiche sopra esplicitate e per il regolamento delle s pese di lite anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di Bari, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, per le verifiche indicate in parte motiva e per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di leg