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Decreto — n. 32922/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32922/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinct, ruling that the case automatically terminated under specific provisions of the new tax law. The lower court found that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the dispute, thereby satisfying the conditions for extinction without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving the parties unable to proceed further without requesting a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the statutory list for tax declaration extinction automatically terminates the civil proceedings, barring further action unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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procedural extinction tax law provisions automatic termination civil procedure code statutory list insertion contenzioso tributario esecuzione fiscale pagamento dell'emolumento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
MOLISE n.402/ 01/ 2018 depositata il 18/06/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36436/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro EMI HOLDING SPA,leg. Rapp. LARIVERA IMMOBILIARE SPA , rappresentat a e difesadall'avvocato LABBATE STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n.402/ 01/ 2018 depositata il 18/06/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 11/12/2024