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Decreto — n. 32910/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under Art. 198 of Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 32910/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the automatic termination triggered by the transmission of a list of concluded cases. The lower court found that the insertion of the case into the list under Article 1, paragraphs 186 and 200, of Law 197/2022 documented the regular definition of the dispute and the absence of any denial. Consequently, the court ruled that the process extinguished itself by operation of law, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: The transmission of a list of concluded cases automatically extinguishes the proceedings, and the party who advanced the costs bears them.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax litigation costs allocation list of concluded cases civil procedure code statutory default procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, Law 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22251/2022 R.G. proposto da : VALLASCIANI UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCCU' DIEGO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e dife sa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.759/ 02/ 2022 depositata il 22/06/2022, pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 10/12/2024 Il