Decreto — n. 32909/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALOMBARDIA n.2655/2022 depositata il 21/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32909/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28659/2022 R.G. proposto da : PORRONE ANNIBALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 206, presso lo studio dell’avvocato PERRONE VINCENZO (PRRVCN42A19L383E) rappresentato e difeso dall'avvocato PORRONE ANNIBALE (PRRNBL43E22L328P) -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AUTIERI MARIAROSARIA (TRAMRS63P42F205T), BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O), LICCIARDO SABRINA MARIA (LCCSRN68A48C342L), BARTOLOMEO ANGELA (BRTNGL66E49F205S), PELUCCHI ANNALISA (PLCNLS74L66F205T), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n.2655/2022 depositata il 21/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso