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Ordinanza — n. 32892/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order omitting lawyer's fee deduction request via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32892/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous ruling that omitted the deduction of the lawyer's fees. The defense argued the omission was a material error because a specific request for fee deduction had been made in the written submissions. The court ruled that the correct remedy for such omissions is the material error procedure under the Civil Procedure Code, thereby authorizing the correction to include the requested deduction.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In the absence of legislative provision, the material error procedure is the exclusive remedy for omitting a lawyer's fee deduction request, which cannot be treated as an autonomous claim.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Civil Procedure Code omitted request Cassation order responsabilità civile del consulente fiscale contenzioso tributario diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
Art. 391-bis c.p.c.
12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.;
art. 93 cod. proc. civ
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
art. 391 bis cod. proc. civ
art. 391-bis c.p
12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12437 del 2017
Cass. ord. n. 31033 del 2019
Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022
31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nella memoria ex art.
Cass. n. 12184 del 2020
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sull’istanza relativa al ricorso iscritto al n. 15667/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TROMBIN PATRIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MODENA (MDNFNC54B21H620I) -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 16968/2024 pubblicata il 19/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: - con istanza depositata in data 21 giugno 2024 l'Avvocato Franco Modena, in qualità di difensore di Patrizio Trombin, ha segnalato l’omissione della decisione di questa Corte, Sez. V, ord. n. 16968/2024 del 19/06/2024, sollecitando la correzione ex officio dell’errore materiale nella parte in cui, in dispositivo, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, condannava quest’ultima al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa ed esborsi per euro 200,00, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.;

Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017); le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nella memoria ex art. 380.1-bisc.p.c., mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; - pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, dopo le parole “oltre ad esborsi per € 200,00”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato Franco Modena, dichiaratosi antistatario”; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.;

P. Q. M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 16968/2024 depositata il 19/06/2024 venga corretta a ggiungendo nel dispositivo , a pagina 5, dopo le parole “oltre ad esborsi per € 200,00”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato Franco Modena, dichiaratosi antistatario”; Dispone che le correzioni siano annotate, a cura dell