Italian Court allows tax deduction for energy savings on commercial real estate, overturning regional tax court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that denied a tax deduction for energy-saving interventions on commercial property. The taxpayer argued that the legislative intent covered all energy efficiency improvements regardless of the property's commercial nature, while the lower court had excluded the benefit based on the asset's classification as 'merchandise'. The Court ruled that the statutory language imposes no subjective or objective limitations, thereby granting the deduction to the taxpayer and ordering the lower court's judgment to be quashed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006; The tax deduction for energy-saving interventions applies to business entities including real estate companies, without exclusion for commercial assets, as the norm lacks limiting conditions and aims at general national energy efficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24363/2017 R.G. proposto da : DELLA RUPE ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO FAURO n. 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO (PTRGUO42M02A124H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO VERSARI (VRSSFN73M05D704H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 2924/2016 depositata il 11/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Roberto Della Rupe, per il periodo d'imposta 2009, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006, indicava nella dichiarazione dei redditi le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, eseguiti dalla società che gli aveva ceduto l’immobile.
2. L’Ufficio, con cartella ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione la somma portata in detrazione, sull’assunto che non sussistesse, ai fini dell’agevolazione, la necessaria natura strumentale dell’immobile all’attività di impresa, trattandosi di bene merce.
3. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non dovute le sanzioni.
4. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna rigettava quindi l’appello del contribuente e, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria, dichiarava la legittimità delle sanzioni applicate. In particolare, i giudici del gravame evidenziavano che una interpretazione sistematica della norma agevolatrice induceva a ritenere che essa non fosse applicabile agli immobili oggetto dell’attività esercitata e quindi alle società immobiliari che avevano realizzato interventi sugli immobili merce.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, sorretto da due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
6. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 12/11/2024, per la quale il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la «Violazione dell'art. 1, commi 344, 345, 346, 347 348, e 349, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 2, D.M. 19 febbraio 2007 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». Il ricorrente deduce che la CTR abbia errato nel ritenere non applicabile il beneficio in capo alla società immobiliare, escludendolo per i cd. beni merce.
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si duole del rigetto della domanda di disapplicazione delle sanzioni.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. Fermo orientamento della sezione tributaria di questa Corte ha affermato che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società anche se esercenti la locazione di immobili), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta (Cass. 23/07/2019, n. 19815 e 19816, all’esito di udienza pubblica tematica, seguite da numerosi altri arresti, tra cui Cass. 12/11/2019, n. 29163;
Cass. 25/09/2020, n. 20315; Cass. 15/01/2021, n. 582; Cass. 19/11/2021, n. 35454; Cass. 17/05/2022, n. 15672; v. ancora, di recente, Cass.11/06/2024, n. 16259). Ha errato quindi nel caso di specie la CTR nell’escludere l’agevolazione in capo al ricorrente che aveva acquistato l’immobile oggetto degli interventi dalla società immobiliare, affermando che l’agevolazione non competesse a quest’ultima.
4. Il ricorso va quindi accolto nel suo primo motivo, con assorbimento del secondo, e la sentenza va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso del contribuente.
5. Le spese del giudizio di merito sono compensate in ragione dell’intervento nomofilattico successivo all’emissione delle sentenze impugnate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in euro 2.800,00 per compensi, euro 200,00