Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary joinder of all partners in a partnership company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal null and remanded the case for a new trial. The Agency of Revenue argued that the appellate court failed to suspend proceedings regarding the parent company's income, but the core issue was the absence of all partnership partners in the litigation. The court ruled that tax disputes involving partnerships inherently require the joinder of all partners as necessary co-litigants to ensure a unitary assessment of the tax obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 295 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 546/1992: A tax proceeding concerning a partnership company must include all partners as necessary co-litigants; absence of any partner renders the entire judgment null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16437/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GIROLAMO DAVIDE -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sez. Staccata di Latina n. 8635/2016 pubblicata il 19/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte, di Davide Di Girolamo, socio della “DI.GI.Costruire S.a.s.”, dell’avviso di accertamento con il quale è stato rettificato il reddito derivante dalla partecipazione nella predetta società per l’anno di imposta 2005, l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria.
2. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 295 c.p.c.» lamentando che i giudici di appello, pendendo altra controversia, relativa al reddito della società partecipata, non abbiano proceduto alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.
2. Preliminarmente, va rilevato che, nel presente giudizio, l’intervenuta celebrazione dei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione dell’avviso di accertamento attinente al reddito di partecipazione ad una società di persone, esclusivamente nei confronti di un socio, risulta pacifica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
3. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez.
U, 2008, n. 14815). 3.1. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario "originario". 3.2. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).
4. Va pertanto ribadito il principio di diritto che «Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021).
5. Da tanto discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado.
6. In conclusione, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, in diversa composizione, che provvederà in via preliminare ad ordinare l'