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Ordinanza — n. 32883/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as barred by voluntary settlement and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32883/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal inadmissible due to the taxpayer's voluntary withdrawal of the lawsuit in favor of a simplified settlement. Although the taxpayer initially requested this settlement, the court found the submitted documents failed to prove a direct link between the paid installments and the specific tax assessment notices. Consequently, the court ruled the appeal barred by lack of interest and ordered the costs to be shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis. 1 c.p.c.; Art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016: When a taxpayer voluntarily withdraws a tax appeal to pursue a simplified settlement, the appeal becomes inadmissible due to lack of interest, and court costs must be shared to avoid discouraging taxpayers from accepting such settlements.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility simplified tax settlement lack of legal interest voluntary withdrawal of suit shared court costs tax assessment notices simplified payment procedure inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis. 1 c.p.c.
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.
Art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016
Le spese vanno compensate atteso che in tema didefinizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l.
Art. 391, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/11/2018, n.28311
391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio delladefinizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta larinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. 07/11/2018, n.28311).
Cass.18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23183/2016 R.G. proposto da: I.V.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Adamo De Rinaldis ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessio Petretti in Roma, Via degli Scipioni, n. 268; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2907/29/16 depositata il 16/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti; Rilevato che:

1. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava tre avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rilevando e contestando alla società contribuente l’annotazione in contabilità di fatture considerate in parte oggettivamente e in parte soggettivamente false. IRES AVVISO DI ACCERTAMENTO 2. La società I.V.M. s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e riaffermando la legittimità della pretesa impositiva. La Commissione adita riuniva i ricorsi e li rigettava con sentenza 2211/03/15 depositata il 09/03/2015.

3. Avverso detta pronuncia proponeva appello la I.V.M. s.p.a.. L’Amministrazione finanziaria si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello con la sentenza n. 2907/29/16 depositata il 16/05/2016.

4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente articolando tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024. Considerato che:

1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. la I.V.M. s.p.a. ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata dei carichi fiscali nascenti dagli avvisi di accertamento impugnati e recati dalle conseguenti cartelle di pagamento; ha dedotto che l’Agenzia delle Entrate aveva dato il proprio assenso indicando le somme da corrispondersi e che la società aveva integralmente versato il dovuto. 1.1. In allegato alla memoria la società ha prodotto l’assenso dell’Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata e le distinte di bonifico attestanti il versamento delle rate dovute. Tuttavia la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra le cartelle oggetto della definizione agevolata e gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.

2. Ad ogni modo la difesa della I.V.M. s.p.a. ha rinunciato al ricorso depositando la definizione agevolata e richiamando l’impegno alla rinuncia assunto in quella sede e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.

3. Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente.

4. Le spese vanno compensate atteso che in tema didefinizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuenterinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio delladefinizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta larinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. 07/11/2018, n.28311).

5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese del