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Ordinanza Interlocutoria — n. 32880/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of proper notification to the consolidating company in tax litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32880/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by Edilemarina s.r.l. against a tax assessment, ruling that the procedural requirements for notification were not fully met. Although the tax authority and the consolidated company were present in the first two instances, the court found no proof that the appeal was properly served on the liquidating administrator of the consolidating company, Pesce Pietro s.p.a. Consequently, the proceedings were remitted to a new hearing to ensure the consolidating company's formal participation before the judgment can be finalized.

Regesto Legislator

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Art. 40 bis d.P.R. n. 917/1986; Art. 35 comma 1 d.l. n. 78/2010: In tax litigation concerning national consolidated groups, a necessary joinder of parties exists between the consolidated and consolidating entities, requiring strict compliance with service rules to validate the appeal.

Parole chiave

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tax consolidation necessary joinder procedural notification tax appeal consolidating company litisconsorzio remittal to new hearing differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986
Tanto perché si tratta dell’Ires accertata a carico della consolidata e trova applicazione il principio di diritto secondo il quale: «in tema di disciplina fiscale delconsolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art.
Art. 35 comma 1 del d.l. n. 78 del 2010
917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l.
Art. 380-bis. 1 c.p.c.
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/01/2020, n. 1329
122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste illitisconsorzio necessario tra la società consolidata e laconsolidante» (Cass. 22/01/2020, n. 1329).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16183/2016 R.G. proposto da: EDILEMARINA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Benedetto Santacroce e dall’Avv. Salvatore Mileto ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale tributario Santacroce in Roma, Via Giambattista Vico, n. 22; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – FALLIMENTO PESCE PIETRO s.p.a., in persona del Curatore e legale rappresentante p.t.; - intimato - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1514/4/15 depositata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti; Rilevato che:

1. Alla Edilemarina s.r.l. in liquidazione (già denominata Pesce Pietro Mare s.r.l. in liquidazione), consolidata dalla Pesce Pietro IRPEF ACCERTAMENTO SOCIETA’ DI FATTO s.p.a., veniva consegnato in data 22/12/2009 un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza dal quale emergevano, per l’anno di imposta 2009, una serie di violazioni tributarie. A seguito della denuncia di un ex-dipendente della società nell’ambito di un giudizio civile e della conseguente segnalazione da parte del Tribunale interessato, secondo l’Amministrazione finanziaria, era emerso che l’amministratore della società aveva organizzato un sistema diretto a sottrarre al fisco una parte delle somme ricavate dalla vendita di appartamenti, mediante la sottoscrizione da parte degli acquirenti di due copie della proposta di acquisto, l’una per un prezzo inferiore, quello dichiarato e fatturato, e l’altra per un prezzo superiore, quello realmente versato. 1.1.

La società decideva di adeguarsi alle risultanze del p.v.c. e per questo emetteva una serie di fatture includendo i maggiori ricavi percepiti e verificati dalla Guardia di Finanza. La società contribuente adeguava l’importo percepito previa emissione di fattura anche per la compravendita riguardante l’acquirente Edilgeco s.r.l., per complessivi euro 160.000,00 ad integrazione del prezzo già versato per l’acquisto di due unità immobiliari. 1.2. Successivamente la Pesce Pietro Mare s.r.l. sosteneva di aver ricevuto una contestazione dalla Edilgeco s.r.l. che affermava di non aver mai corrisposto la maggior somma indicata nella seconda fattura; per questa ragione la società alienante emetteva una nota di credito nel dicembre del 2010 a storno della fattura.

2. Nel febbraio del 2012 l’Agenzia delle Entrate, ritenuto ingiustificato lo storno della fattura e provato il maggior prezzo ricevuto, notificava alla società l’avviso di accertamento n. TL303T200308/2012 con il quale per l’anno di imposta 2009, e in relazione alla stessa operazione, erano accertati maggiori ricavi non fatturati per euro 160.000,00, con conseguente imposizione ai fini IRES e sanzioni per infedele presentazione della dichiarazione.

3. La società Pesce Pietro s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova e avverso l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio riaffermando la legittimità della condotta impositiva. 3.1. Il medesimo accertamento, sempre ai fini Ires, veniva notificato alla Pesce Pietro s.p.a. in qualità di consolidante e questa società proponeva a sua volta autonomo atto di impugnazione innanzi alla stessa Commissione. 3.2. La Commissione tributaria provinciale di Genova, riuniti i ricorsi, li accoglieva e annullava l’accertamento con la sentenza n. 89/4/13 del 04/04/2013.

4. Avverso detta sentenza proponeva appello l’Amministrazione finanziaria. La società contribuente Pesce Pietro Mare s.r.l. in liquidazione (ora Edilemarina s.r.l. in liquidazione) si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Si costituiva in giudizio, in qualità di consolidante e partecipante al giudizio di primo grado la Pesce Pietro s.p.a. chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’adita Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello e confermava l’atto di accertamento con la sentenza n. 1514/4/15 depositata il 22/12/2015.

5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Edilemarina s.r.l. in liquidazione articolando cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.

6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024. Considerato che:

1. Ai primi due gradi di giudizio hanno partecipato entrambe le società destinatarie dell’accertamento, la Pesce Pietro Mare s.r.l. in liquidazione, ora Edilemarina s.r.l. in liquidazione, e cioè la ricorrente in qualità di consolidata, e la Pesce Pietro s.p.a., ora in fallimento, in qualità di consolidante. Tanto perché si tratta dell’Ires accertata a carico della consolidata e trova applicazione il principio di diritto secondo il quale: «in tema di disciplina fiscale delconsolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste illitisconsorzio necessario tra la società consolidata e laconsolidante» (Cass. 22/01/2020, n. 1329).

2. Per questa ragione il ricorso è stato notificato dalla Edilemarina s.r.l. in liquidazione alla Agenzia delle Entrate e al Fallimento della Pesce Pietro s.p.a.. In relazione alla Curatela fallimentare della società consolidante si rinvengono in atti le distinte delle raccomandate inviate per la notifica del ricorso ma non le cartoline di ritorno attestanti l’adempimento. Poiché il ricorso è stato regolarmente notificato ad almeno uno dei litisconsorti, l’Amministrazione finanziaria, occorre disporsi il rinvio del procedimento a nuovo ruolo e ordinarsi l’integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento Pesce Pietro s.p.a. ed assegnando termine